Carta docente ai supplenti: ottemperanza per il giudicato del giudice del lavoro (TAR Puglia n. 203 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. L’ottemperanza è limitata alla stretta esecuzione del giudicato ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda correlata. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la Pubblica Amministrazione. L’azione esecutiva nei confronti della P.A. non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996. In caso di inadempienza, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro e Previdenza, aveva accolto la domanda del ricorrente contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, condannandolo ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l’importo di € 500,00 per ogni anno scolastico rivendicato. La sentenza, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 10.10.2024, non era stata eseguita. Il docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha ritenuto il ricorso fondato. Il Ministero si era costituito, ma non aveva contestato l’inadempimento, limitandosi a produrre una nota dell’Ufficio Scolastico Regionale che nulla dimostrava in punto di avvenuta ottemperanza, limitandosi a specificare la competenza del Dipartimento per il personale scolastico. Il Collegio ha pertanto condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, ha nominato fin d’ora il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV) quale commissario ad acta, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni. Il TAR ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice, non sarà liquidato alcun compenso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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