Ordinanza sul muro pericoloso è del Sindaco, non del dirigente (TAR Campania n. 405 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune intima al proprietario di eseguire interventi di verifica, consolidamento e messa in sicurezza di un muro di contenimento, al fine di rimuovere ogni pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, va ricondotta, in ragione del suo contenuto sostanziale, al novero dei provvedimenti contingibili e urgenti di esclusiva competenza del Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000. La riconduzione non dipende dalla qualificazione formale dell’atto, ma dal carattere imperativo del comando, dalla finalità di tutela dell’incolumità e dall’urgenza degli interventi ordinati. È quindi viziata da incompetenza l’ordinanza adottata dal dirigente comunale nell’esercizio dei poteri gestori di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’area su cui insiste un muro di contenimento sottostante un viale, ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune le ha intimato di eseguire interventi tecnici di verifica, consolidamento e messa in sicurezza del manufatto, per rimuovere ogni pregiudizio per la pubblica e privata incolumità.

Dopo il ricorso introduttivo, il Comune ha adottato una successiva ordinanza che rinnovava l’ordine entro un termine breve. La ricorrente l’ha impugnata con motivi aggiunti, deducendo tra l’altro l’incompetenza del dirigente di settore. Nel corso del giudizio il Comune ha sostenuto la natura privata della strada e del muro, e la riconducibilità dell’atto ai poteri gestori dirigenziali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, per effetto dell’adozione della successiva ordinanza impugnata con i motivi aggiunti, che ha rinnovato la pretesa dell’amministrazione.

Nel merito il Tribunale ha esaminato prioritariamente il primo motivo aggiunto, relativo alla competenza del dirigente. Ha richiamato gli indici elaborati dalla giurisprudenza per distinguere i provvedimenti dirigenziali ordinari dalle ordinanze contingibili e urgenti, e li ha applicati al caso concreto.

Sotto il profilo del contenuto, l’atto presenta carattere imperativo: intima alla destinataria un comando e le assegna un termine stringente di venti giorni, con avvertimento di conseguenze sanzionatorie in caso di inadempienza.

Sotto il profilo funzionale, l’atto enuncia espressamente la finalità di rimuovere ogni pregiudizio per la pubblica e privata incolumità: finalità tipica dei poteri di cui agli artt. 50 e 54 TUEL, riservati al Sindaco. Il Tribunale ha inoltre rilevato il carattere urgente degli interventi ordinati, dovuto ai segni di ammaloramento del muro, e la connessa indifferibilità e contingibilità, che mal si conciliano con l’esercizio di ordinari poteri gestori.

Il Collegio ha quindi qualificato l’ordinanza, in ragione del suo contenuto sostanziale, come provvedimento di esclusiva competenza sindacale, avendo per oggetto e fine la tutela dell’incolumità pubblica e privata. Ha precisato che è irrilevante la circostanza che la condizione di pericolo fosse nota alla ricorrente perché risalente nel tempo e già oggetto di precedenti interlocuzioni e diffide.

Per il carattere assorbente del vizio di incompetenza, il ricorso è stato accolto e l’ordinanza annullata. Le spese sono state compensate, con condanna del Comune al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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