Carta elettronica del docente: ottemperanza al giudicato e astreinte (TAR Campania n. 553 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile anche per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato. La perdurante inerzia giustifica la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento dell’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità di mora è parametrata agli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza e limite massimo del dieci per cento dell’importo dovuto.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, con condanna dell’amministrazione all’erogazione.

Il titolo non è stato impugnato ed è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificato all’amministrazione per l’esecuzione, non ha ricevuto attuazione. Di qui il ricorso, con richiesta di condanna al pagamento, nomina di un commissario ad acta e penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del rimedio. L’azione di ottemperanza è proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. La fattispecie rientra dunque nella previsione invocata.

Il giudice verifica anzitutto i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015 e dal DPCM 28.11.2016, attraverso l’attribuzione dell’equivalente monetario.

Il Tribunale nomina sin da ora commissario ad acta il titolare della competente Direzione generale, con facoltà di delega, per l’ipotesi di persistente inerzia. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. La mancanza di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Accolta anche la domanda di astreinte. La penalità è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Quanto ai criteri, il dies a quo decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem coincide con il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo; il limite massimo è pari al dieci per cento dell’importo dovuto, secondo il criterio della non manifesta iniquità. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 8/2021 sull’esercizio concorrente del potere e l’Adunanza Plenaria n. 7/2019 sulla funzione compulsoria della misura. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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