Ottemperanza per la carta docente: ordine di esecuzione e commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lazio n. 13469 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammessa per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, aventi efficacia di giudicato, nei confronti della pubblica amministrazione. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione è tenuta a provare l’avvenuto adempimento ovvero l’impossibilità sopravvenuta, non potendo limitarsi a una costituzione formale. In difetto di tali chiarimenti, il giudice amministrativo accoglie il ricorso, ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e nomina fin da ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, condannando il Ministero a dare applicazione alla statuizione. Nonostante la notifica ai fini esecutivi e il decorso del termine previsto dalla legge, l’Amministrazione non ha ottemperato, rimanendo inerte. La ricorrente ha quindi adito il TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza era passata in giudicato e che il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, era decorso senza che l’Amministrazione avesse provveduto. Ha altresì affermato la propria competenza funzionale ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che, a fronte dell’inadempimento allegato dalla ricorrente, il Ministero si era costituito solo formalmente senza fornire chiarimenti sull’effettiva esecuzione della sentenza. Richiamando il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità sull’onere della prova tra debitore e creditore, il TAR ha ritenuto che spettasse all’Amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento, onere non assolto nel caso di specie.
La Corte ha inoltre precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Accertato l’inadempimento, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, e ha nominato fin da ora, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta nella figura del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che provvederà in via sostitutiva nel successivo termine di 60 giorni. L’Amministrazione è stata infine condannata al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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