Chiarimenti del commissario ad acta e declaratoria di esecuzione del giudicato (TAR Abruzzo n. 352 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114, comma 7, cod. proc. amm., accerta l’avvenuta esecuzione del giudicato anche a seguito dei chiarimenti resi dal commissario ad acta, quando gli atti del procedimento escludano la necessità di ulteriori attività da porre in essere. L’accertamento della dipendenza da causa di servizio, già delibata con decreto ministeriale, unitamente alle note della competente Commissione medica ospedaliera che non ravvisino valutazioni integrative, integra gli estremi della completa esecuzione della pronuncia. La declaratoria di avvenuta esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere e l’esonero del commissario ad acta dal prosieguo della sua attività.
Il Fatto
Il ricorrente, già vittorioso nel giudizio definito con la sentenza TAR Abruzzo-Pescara n. 168 del 2019, agiva per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento dell’Amministrazione, nonché l’accesso agli atti ai sensi dell’istanza del 21 marzo 2025. Il giudizio si era concluso con la sentenza TAR Abruzzo-Pescara n. 8 del 2026, che aveva accolto il ricorso anche per la domanda di accesso. Nella fase successiva, il commissario ad acta nominato aveva rappresentato al Tribunale l’esigenza di chiarimenti circa le ulteriori attività da compiere per dare integrale esecuzione al giudicato, a fronte delle osservazioni formulate dalla competente C.M.O. nelle sue ultime note.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha scrutinato la richiesta di chiarimenti del commissario ad acta alla luce degli atti del procedimento, valorizzando in particolare le note del gennaio e febbraio 2026 emesse dalla competente C.M.O. Tali note, nel quadro della dipendenza da causa di servizio già delibata con D.M. n. 1469 del 28 dicembre 2020, e degli atti richiesti e ostesi, non contenevano elementi che imponessero ulteriori adempimenti. Rilevante è risultata altresì la nota integrativa dell’interessato del 2 ottobre 2018, valutata però come non recante considerazioni mediche idonee a integrare l’istanza originaria del 4 settembre 2017.
Proprio sulla base delle indicazioni fornite dal commissario ad acta e delle risultanze documentali, il Collegio ha ritenuto che il giudicato dovesse intendersi eseguito. La declaratoria ha assunto efficacia dirimente, nel senso di escludere ogni ulteriore attività commissariale, risultando la pronuncia satisfattiva degli interessi del ricorrente e non residuando margini per nuovi adempimenti in capo all’Amministrazione.
Il Tribunale ha quindi comunicato al commissario ad acta che non vi era più nulla a provvedere, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alle parti e al commissario medesimo. Ha inoltre disposto, ritenuti sussistenti i presupposti dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a identificare la persona del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
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Nota della Redazione
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