Inammissibile il ricorso se tende a una diversa interpretazione del contratto (Cass. civ. Sez. 1 n. 9251 del 12.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contratto, essendo una questione di fatto riservata al giudice del merito, è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica negoziale, che non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il giudice abbia adottato una delle possibili interpretazioni plausibili del testo. Il ricorso per cassazione che censuri la ricostruzione negoziale del giudice di appello è inammissibile per carenza di specificità laddove non indichi i canoni ermeneutici rimasti in concreto inosservati e le ragioni per cui il giudice di merito se ne sarebbe discostato, così come è parimenti inammissibile il motivo che deduca la violazione di norme di diritto solo enunciate in rubrica, senza alcuna concreta illustrazione, ovvero che censuri l’apprezzamento delle prove e del fatto compiuto dal giudice di merito.

Il Fatto

La società committente affidava alla società appaltatrice, quale mandataria di un’associazione temporanea d’impresa, l’appalto per il rinnovo delle condutture di contatto su alcuni tratti della rete ferroviaria, disciplinato da un atto attuato mediante plurimi contratti applicativi. L’appaltatrice, ritenendo non corrisposti taluni importi, proponeva domanda giudiziale per il pagamento degli oneri di sicurezza, delle maggiori spese generali per il ritardato collaudo e di ulteriori voci di danno, mentre la committente agiva in via riconvenzionale per la restituzione delle somme versate a titolo di oneri di sicurezza, asseritamente inclusi nel corrispettivo.

Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande dell’appaltatrice e rigettava la domanda riconvenzionale, riconoscendo il diritto alla corresponsione degli oneri di sicurezza in aggiunta ai prezzi contrattuali e al risarcimento delle sole spese generali. La Corte d’appello, investita degli appelli principale e incidentale, li rigettava entrambi, compensando le spese. Avverso tale sentenza la società committente proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente escluso l’operatività del limite all’ammissibilità del ricorso previsto dalla disciplina processuale applicabile, trattandosi di impugnazione proposta per violazione di norme di diritto e non per vizio di motivazione.

Nel valutare il primo motivo, la Corte ha rammentato che l’interpretazione dei contratti costituisce questione di fatto e che la scelta compiuta dal giudice di merito tra più opzioni ermeneutiche plausibili non integra di per sé una violazione dei criteri legali. Ha quindi ravvisato l’inammissibilità della censura, poiché la ricorrente, oltre a invocare una diversa lettura delle clausole negoziali, aveva prospettato la violazione del solo criterio letterale con riferimento a una pattuizione diversa da quelle oggetto di causa, omettendo di indicare i canoni ermeneutici in concreto disattesi. La Corte ha valorizzato l’interpretazione normativamente orientata prescelta dai giudici di merito, volta a rendere gli accordi conformi alle norme imperative che vietano la riduzione degli oneri per la sicurezza, reputandola immune da censure.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha rilevato come il parere precontenzioso ivi richiamato non risultasse citato nella sentenza impugnata, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto indicare la sede processuale in cui l’argomento era stato discusso. Ha inoltre escluso la decisività di un atto proveniente da un’autorità amministrativa, non vincolante per il giudice nell’interpretazione dei patti, e ha censurato la mera enunciazione della violazione del regolamento richiamato, priva di illustrazione. Il terzo motivo è stato infine dichiarato inammissibile, in quanto diretto a censurare l’accertamento del fatto e la valutazione delle risultanze istruttorie, essendo le norme di diritto solo menzionate in rubrica senza specificazione, e non pertinente rispetto al precedente citato dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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