Divieto porto d’armi art 39 TULPS mera denuncia non sufficiente (TAR Umbria n. 59 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 TULPS e la consequenziale revoca del porto d’armi ex art. 43 TULPS presuppongono una valutazione prognostica di inaffidabilità soggettiva che non può fondarsi sulla sola esistenza di una denuncia. In mancanza di un accertamento del magistrato penale sulla veridicità o verosimiglianza dei fatti denunciati, gli stessi debbono essere in qualche misura verificati dall’Amministrazione, attraverso il confronto procedimentale con l’interessato o altro riscontro. La mera denuncia, non ammessa dall’autore né altrimenti documentata, non è idonea a far venir meno il requisito della buona condotta.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente di un’azienda agricola con mansioni di conducente di mezzi, è destinatario di un divieto di detenere armi e munizioni adottato dalla Prefettura ai sensi dell’art. 39 TULPS. Il provvedimento muove da una denuncia per minacce presentata da un residente vicino all’azienda, nel contesto di una conflittualità legata al transito dei mezzi aziendali su una strada vicinale.
A seguito del divieto, la Questura revoca la licenza di porto di fucile per uso venatorio. Il ricorrente impugna entrambi i provvedimenti davanti al TAR, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e violazione delle garanzie procedimentali, non essendo stato coinvolto nel procedimento né avendo potuto accedere agli atti presupposti. L’Amministrazione resiste invocando la rilevanza oggettiva del contesto conflittuale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene il ricorso fondato. La ricostruzione dei principi giurisprudenziali operata dalla difesa dell’Amministrazione è condivisibile ma incompleta. Se in sede amministrativa non possono essere rimessi in discussione fatti già accertati dal giudice penale o ritenuti motivatamente riconducibili a una fattispecie di reato dalla magistratura inquirente, ciò non comporta che una denuncia, pur ritenuta non infondata e idonea ad aprire un procedimento penale, assuma di per sé rilievo ai fini del divieto, a prescindere dai suoi contenuti.
Il Collegio afferma che, in assenza di una valutazione espressa del magistrato penale sulla veridicità o verosimiglianza dei fatti denunciati, questi devono essere in qualche misura valutati nell’ambito del giudizio prognostico a finalità preventiva e cautelare che caratterizza i provvedimenti di divieto, diniego o revoca basati sull’inaffidabilità soggettiva. Richiama la propria sentenza n. 410/2024, secondo cui non basta una mera denuncia a far venir meno la buona condotta in mancanza di verifica di attendibilità tramite confronto procedimentale o riscontro della magistratura penale, e le precedenti sentenze n. 399/2023, n. 495/2020, n. 97/2017 e n. 266/2013.
Nel caso concreto i fatti e i contenuti della denuncia non risultano minimamente descritti nel provvedimento né negli atti difensivi, che si limitano a un generico riferimento a “violenza e minaccia verbale”. Gli unici riscontri oggettivi del contesto conflittuale sono anch’essi generici, consistendo in altre denunce dei cui contenuti ed esiti nulla si sa. La denuncia è per di più giunta per ultima, a due mesi dai fatti, e il ricorrente, in qualità di dipendente, era tenuto a eseguire direttive altrui, risultando defilato rispetto ai conflitti aziendali.
Tali elementi concretizzano un difetto di motivazione sui presupposti del divieto, che risulta illegittimo; la revoca del porto di fucile, atto strettamente consequenziale, ne segue la sorte. È invece infondata la censura procedimentale, poiché la giurisprudenza ravvisa un’intrinseca urgenza nel provvedimento volto a impedire l’uso delle armi al soggetto potenzialmente inaffidabile. Il ricorso è accolto e i provvedimenti annullati, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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