Revoca nulla osta lavoro subordinato legittima per difetto requisiti economico e alloggiativo (TAR Lazio n. 899 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta per lavoro subordinato è legittima quando non risultino dimostrati il requisito economico e quello alloggiativo richiesti per la registrazione del primo ingresso. Il requisito economico è provato mediante l’asseverazione prevista dall’art. 24 bis d. Lgs. n. 286/1998, che è indispensabile quando la domanda non provenga da un’organizzazione dei datori comparativamente più rappresentativa a livello nazionale firmataria del protocollo di intesa. Il requisito alloggiativo richiede un’attestazione di idoneità valida e riferita all’alloggio effettivo. Il giudice amministrativo, ove ritenga infondate le censure indirizzate a uno dei motivi posti a base dell’atto, idoneo di per sé a sorreggerne la legittimità, può respingere il ricorso su tale sola base, con assorbimento delle altre censure.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la revoca del nulla osta per lavoro subordinato emessa il 19 febbraio 2024 dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo – Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma. L’atto è fondato su tre motivi ostativi: la registrazione tardiva del primo ingresso, la mancata produzione della documentazione economica prevista dall’art. 24 bis d. Lgs. n. 286/1998 e l’assenza della documentazione alloggiativa. Il lavoratore deduce la non perentorietà del termine di otto giorni e la sussistenza della forza maggiore, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e l’esonero dall’asseverazione, avendo l’istanza origine da un’organizzazione di categoria.

Nel giudizio si costituiscono il Ministero dell’Interno e la Prefettura, chiedendo il rigetto. In sede cautelare la misura viene accolta. All’udienza la causa è introitata per la decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva che non va tenuto conto della documentazione depositata dal ricorrente il 5.1.2026, prodotta oltre i termini perentori fissati dall’art. 73 c.p.a. per memorie e documenti. La violazione dei termini comporta l’inutilizzabilità processuale degli atti, da considerarsi tamquam non essent, richiamandosi sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 4432/2024 e n. 7359/2023.

Nel merito, ad un esame più approfondito di quanto consentito in sede cautelare, il ricorso è infondato. Pur risultando che le parti si sono attivate per la registrazione del primo ingresso, restano carenti sia la prova del requisito economico sia quella del requisito alloggiativo.

Quanto al requisito economico, al momento della domanda non era segnalato nell’apposito riquadro che l’istanza provenisse da un’associazione di categoria firmataria del protocollo per l’asseverazione. In ogni caso, il patronato a cui si era rivolto il datore di lavoro non rientrava tra le organizzazioni dei datori comparativamente più rappresentative a livello nazionale indicate dal protocollo di intesa previsto dall’art. 24 bis citato. La mancata presentazione dell’asseverazione costituisce già di per sé legittimo motivo di revoca.

Quanto al requisito alloggiativo, l’attestazione di idoneità prodotta in origine, risalente al 2021 e dunque scaduta al momento della domanda nel 2023, atteneva a un alloggio sito in comune diverso da quello dell’impiego, riferito a Roma.

Due dei tre motivi ostativi non risultano quindi superati. Vale la regola consolidata per cui il giudice, ritenute infondate le censure verso uno dei motivi posti a base dell’atto, idoneo di per sé a comprovarne la legittimità, può respingere il ricorso su tale sola base, con assorbimento delle altre censure (Cons. Stato, sez. V, n. 7340/2024). Il ricorso è respinto; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori. È respinta anche l’istanza di gratuito patrocinio ex art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, in ragione dell’esito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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