Carta docente e ritardo del Ministero: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3275 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza alla sentenza di condanna al pagamento di somme, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia effettuato alcun pagamento, integra gli estremi dell’inottemperanza. Il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, ordina all’amministrazione di provvedere entro un nuovo termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La mancata contestazione nel merito da parte dell’amministrazione resistente consolida l’accertamento sull’an e sul quantum del credito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 332/2023, aveva condannato il Ministero al riconoscimento in favore del ricorrente del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Il titolo veniva notificato a mezzo PEC e ricevuto dal Ministero in data 12.1.24. Decorso inutilmente il termine dilatorio, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di erogazione della Carta Docente per euro 2.000,00 e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, con vittoria di spese da distrarre ai procuratori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e verifica i presupposti del giudizio di ottemperanza. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente. Rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è quindi fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo. Al Ministero resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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