Carta docente: inottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2996 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, senza che l’amministrazione abbia effettuato alcun pagamento, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al titolo esecutivo costituito da sentenza di condanna passata in giudicato. Il credito non contestato nell’an e nel quantum consente l’accoglimento del ricorso. Il giudice assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’integrale adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta con facoltà di delega, ponendo compenso e spese a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Con sentenza del Giudice del Lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito veniva condannato, in favore della parte ricorrente, al riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” di cui all’art. 1, co. 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23 nei limiti dei vincoli di legge.

La sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva in data 20.2.2024. Decorreva quindi il termine dilatorio di 120 giorni senza che intervenisse alcun adempimento. La parte ricorrente agisce così per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della Carta Docente per l’importo di euro 2.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Alla camera di consiglio il ricorso è trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ritiene il ricorso fondato. Rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta, passato in giudicato e ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione resistente, costituita con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum.

Ne deriva la declaratoria di inottemperanza del Ministero intimato, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo. Al Ministero resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *