Ottemperanza alla sentenza lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2995 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna della pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, senza che l’amministrazione abbia eseguito neppure parzialmente il pagamento, integra l’inottemperanza accertabile dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. La mancata contestazione dell’an e del quantum del credito, unita alla costituzione di stile della resistente, consente di accogliere il ricorso e di assegnare un nuovo termine per l’adempimento. All’inerzia perdurante consegue la nomina sin d’ora del commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, con sentenza n. 1388/2023, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore della ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la “carta elettronica” prevista dall’art. 1, co. 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2019/20.

La sentenza, passata in giudicato, è stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che l’ha ricevuta il 12.2.2024. Da quella data è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza alcun adempimento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’erogazione dell’importo e la nomina di un commissario in caso di inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato il presupposto processuale dell’azione: il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento.

Sul piano del merito, la documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno evidenziato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né ha indicato l’andamento della procedura.

Da ciò il Tribunale ha tratto il duplice rilievo che il credito non è contestato nell’an e nel quantum e che l’inottemperanza deve essere dichiarata. Non si tratta, quindi, di una valutazione sul titolo esecutivo, ormai definitivo, ma del riscontro dell’inerzia dell’obbligato rispetto a un obbligo di pagamento certo.

Accolto il ricorso, il Collegio ha assegnato al Ministero il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente i pagamenti. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e trasmettere poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti. Il compenso è stato posto a carico della resistente e sarà liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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