Carta docente, inottemperanza del Ministero e nomina del Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2173 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l’Amministrazione, dopo la notificazione del titolo esecutivo passato in giudicato, non vi dia esecuzione nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere assegnando un nuovo termine e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. La mera costituzione di stile, priva di contestazione nel merito, consolida l’accertamento del credito nell’an e nel quantum.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro aveva condannato il Ministero al riconoscimento, in favore della ricorrente, del beneficio della Carta docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che l’ha ricevuta il 6.11.2024.

Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione di quanto dovuto e la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza dedurre alcunché sul punto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica del titolo: la sentenza è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata. Da tale notificazione decorre il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che nel caso di specie è spirato senza esito.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’Amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Sul punto il Ministero non ha formulato alcuna deduzione né ha rappresentato l’andamento della procedura.

Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum e che il ricorso è fondato: va dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo.

Al Ministero resistente viene assegnato un nuovo termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente. Per il caso di inutile decorso, il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale — entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza — darà corso al pagamento a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Espletate le operazioni, il Commissario trasmetterà alla Sezione una relazione sugli adempimenti. Il compenso, posto a carico dell’Amministrazione inadempiente, sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *