Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2193 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento con cui il giudice amministrativo assicura l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza di condanna dell’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che siano effettuati pagamenti, neppure parziali, l’inerzia dell’Amministrazione integra inottemperanza. Il giudice accerta l’inadempimento, assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, individuandolo nel Ragioniere Generale dello Stato. La mancata contestazione dell’an e del quantum del credito da parte dell’Amministrazione resistente consolida la fondatezza della domanda.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero resistente a riconoscere al ricorrente il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, per l’importo annuo e per gli anni scolastici indicati nel titolo. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata ritualmente all’Amministrazione.
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, senza che fosse stato effettuato alcun pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione dell’importo maturato e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza dedurre nulla sul pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione centrale del giudizio: la verifica dell’inottemperanza all’obbligo di pagamento derivante dal titolo esecutivo formato nei confronti dell’Amministrazione. Il percorso argomentativo muove dal dato processuale della notificazione del titolo e dal decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente palesano che l’Amministrazione non ha corrisposto alcun importo, neppure in via parziale. La resistente, costituitasi con atto di stile, non ha contestato l’an né il quantum della pretesa e non ha fornito alcuna indicazione sullo stato della procedura di pagamento.
Su queste premesse il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha eseguito il titolo. Alla declaratoria segue l’assegnazione di un termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente ai pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, trattandosi di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali. Il commissario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, e invierà alla Sezione una relazione finale sugli adempimenti realizzati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari. Il compenso del commissario ad acta è posto a carico dell’Amministrazione inadempiente e sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale dispone altresì l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Nota della Redazione
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