Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Lombardia n. 2194 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al titolo esecutivo formatosi nei confronti della pubblica amministrazione, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di provvedere. L’assenza di contestazioni sull’an e sul quantum del credito e la mancata dimostrazione di pagamenti, anche parziali, confermano l’obbligo di adempimento. Al permanere dell’inadempimento consegue la nomina del commissario ad acta, con assegnazione di un ulteriore termine, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero resistente a riconoscergli il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23.
Notificato ritualmente il titolo esecutivo, il ricorrente ha rappresentato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni senza che l’amministrazione avesse dato corso ad alcun pagamento. Ha quindi chiesto l’ordine di adempimento per l’importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato muovendo dal titolo della cui ottemperanza si tratta, passato in giudicato e ritualmente notificato. Su tale presupposto ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione resistente, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Da ciò il Tribunale ha tratto la conseguenza che il credito non è contestato nell’an e nel quantum, con la conseguente declaratoria di inottemperanza del Ministero intimato.
In forza di tale accertamento, al Ministero resistente è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai doveri istituzionali dell’organo.
Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e trasmetterà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso, da porsi a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.