Firma digitale come requisito sostanziale: la trasmissione di perizia non sottoscritta esclude dal contributo (TAR Lazio n. 14467 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive e di massa, il soccorso istruttorio non può essere invocato dal partecipante per sanare la mancata trasmissione di documentazione richiesta dall’amministrazione, qualora l’interessato abbia fornito riscontro tardivo, incompleto o non corretto, gravando su di lui il principio di autoresponsabilità. La firma digitale apposta da un professionista revisore legale su una perizia giurata costituisce requisito sostanziale del documento informatico, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 82/2005, e non mero elemento formale: la trasmissione di un modulo privo di sottoscrizione non consente all’amministrazione di verificare il possesso dei requisiti di accesso al contributo e legittima l’esclusione dal beneficio.
Il Fatto
Una società operante nel settore turistico presentava domanda per l’accesso ai contributi di cui all’art. 4, comma 1, d.l. n. 4/2022, venendo inizialmente ammessa con riserva in attesa della verifica documentale. L’amministrazione, attivato il soccorso istruttorio, richiedeva la trasmissione di un modello di perizia giurata firmato digitalmente da un revisore legale entro un termine perentorio, poi prorogato. La società riscontrava tempestivamente, ma trasmetteva il file in formato “.pdf” privo della prescritta firma digitale, sebbene il documento correttamente sottoscritto fosse nella sua disponibilità. Il Ministero, rilevata l’incompletezza della documentazione, disponeva l’esclusione dal contributo con decreto direttoriale, avverso il quale la società proponeva ricorso deducendo, tra gli altri motivi, la violazione della funzione del soccorso istruttorio, il difetto di proporzionalità e la lesione dell’affidamento per il silenzio serbato dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha in primo luogo dichiarato inammissibile la doglianza con cui la ricorrente lamentava la richiesta di documentazione non prevista dalla lex specialis, rilevando che la società aveva fornito riscontro pressoché immediato all’istanza istruttoria e non aveva quindi titolo per dolersi dell’ultroneità dell’adempimento. L’integrazione documentale era inoltre finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti in seguito a incongruenze emerse nei dati economico-contabili autocertificati, in un’ottica di favor partecipationis.
Quanto alla natura della mancanza, il Collegio ha escluso che si trattasse di irregolarità meramente formale. La firma digitale, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 82/2005, attribuisce al documento informatico valore di forma scritta e ne garantisce autenticità, integrità e riconducibilità all’autore. La trasmissione di un modulo non sottoscritto, privo di valore legale, non aveva messo l’amministrazione nelle condizioni di accertare la spettanza del beneficio, rendendo legittima l’esclusione.
Il TAR ha poi richiamato il principio di autoresponsabilità che grava sugli operatori economici nelle procedure comparative, i quali sono tenuti a oneri minimi di cooperazione e diligenza nella verifica della completezza e correttezza della documentazione trasmessa, con fondamento negli artt. 2 e 97 Cost. Tale principio vale a fortiori quando il soccorso istruttorio è stato attivato e l’interessato ha fornito riscontro incompleto o non corretto, come nella specie (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 1232 del 2023).
Infondata è stata altresì ritenuta la doglianza relativa all’affidamento ingenerato dal silenzio dell’amministrazione sulle richieste di chiarimenti: costituisce onere del partecipante verificare la regolarità della documentazione inviata. Generico e assertivo è risultato infine il motivo di disparità di trattamento, non essendo stata fornita prova documentale di perizie prive di firma digitale ritenute valide per altri operatori.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero.
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Nota della Redazione
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