Cessazione della materia del contendere per il payback dispositivi medici versato in misura ridotta (TAR Lazio n. 14318 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, configura un meccanismo di definizione agevolata degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, fondato sul versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione. L’accertamento dell’avvenuto versamento, operato dalle regioni e Province autonome con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato il decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022 e il decreto n. 337 del 14 dicembre 2022 della Provincia Autonoma di Trento, con cui è stato disposto il versamento di un importo a titolo di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. Ha proposto ricorso anche avverso gli atti presupposti e connessi, chiedendo l’annullamento e la condanna al risarcimento del danno.
Nelle more del giudizio, è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, che ha rimodulato gli obblighi di payback, consentendo l’assolvimento mediante il versamento del 25% degli importi. La società ha documentato l’avvenuto pagamento nei termini, con decreto provinciale di accertamento della cessazione della materia del contendere, chiedendo la definizione del giudizio in tal senso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, muovendo dal dato normativo sovvenuto. L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 introduce una disciplina speciale per gli anni 2015-2018, in base alla quale gli obblighi delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento della quota ridotta, con effetto estintivo dell’obbligazione e preclusivo di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il Tribunale ha quindi esaminato la documentazione prodotta, consistente nel decreto n. 150 del 9 ottobre 2025 del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, con cui è stato accertato l’avvenuto versamento da parte delle aziende fornitrici elencate nell’allegato 1, tra cui figura la società ricorrente, con comunicazione alla segreteria del TAR Lazio. Tale accertamento, conforme al modello legale, integra la condizione per la definizione del giudizio.
Alla luce di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, l’inclusione della ricorrente nell’elenco delle aziende che hanno integralmente versato la quota ridotta ha fatto cessare la materia del contendere sull’intero gravame, inclusi gli atti presupposti. La Corte ha conseguentemente dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, come previsto dalla norma.
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Nota della Redazione
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