Carta docente, ottemperanza agli accessori del credito e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1492 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla carta docente è fondato quando l’Amministrazione abbia corrisposto la sola sorte capitale e non anche gli interessi e la rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22, 36° comma, della l. 23 dicembre 1994 n. 724. La mancata corresponsione al difensore antistatario delle spese di lite è irrilevante ai fini dell’ottemperanza, poiché il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dall’art. 14, 1° comma, del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nominato il Commissario ad acta per il caso di inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, con sentenza n. 75/2025 del 5 febbraio 2025, aveva accertato e dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente, per l’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici specificati in sentenza, oltre a rivalutazione e interessi nei limiti dell’art. 22, 36° comma, della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto fino alla corresponsione. Il giudice aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione la carta, oltre alle spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario. La sentenza era notificata in forma esecutiva e passava in giudicato.
Con ricorso per ottemperanza il ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. Con memoria depositata il 29 giugno 2026 il ricorrente ha attestato che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento della sola sorte capitale, senza corrispondere gli interessi e la rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Non risulta dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto. Il TAR ha qualificato come irrilevante l’eventuale mancata corresponsione al difensore antistatario delle spese di lite, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Il difensore distrattario è dunque l’unico legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede amministrativa.
Il TAR ha richiamato in proposito TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 5192 del 2022, TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 2491 del 2021 e TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 79 del 2020. Ha poi escluso ostacoli normativi alla corresponsione, essendo stato notificato il titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione e ampiamente decorso il termine di 120 giorni dell’art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996.
Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è stato accolto ed è stato dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo al ricorrente gli accessori del credito con le modalità indicate nella sentenza ottemperata. Al Ministero è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione per provvedere.
Il Collegio ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente (o un suo sostituto), affinché, decorso inutilmente il termine di trenta giorni, provveda agli adempimenti nel successivo termine di 60 giorni, valendosi se del caso del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, 2° comma, del d.l. n. 669/1996. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CAP, seguono la soccombenza e sono attribuite al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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