Cittadinanza: la riabilitazione non impedisce la valutazione discrezionale (TAR Lazio n. 12364 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992, la valutazione dell’Amministrazione è ampia e discrezionale, ma i precedenti penali del richiedente non possono essere assunti come fattore automaticamente ostativo al riconoscimento del beneficio. Ove i fatti siano particolarmente risalenti e sia intervenuta una piena riabilitazione giuridica prima della presentazione dell’istanza, l’Amministrazione è tenuta a un esame approfondito delle relative vicende processuali, sia sotto il profilo delle modalità di realizzazione dei fatti sia del disvalore associato, nel contesto complessivo della condotta di vita del richiedente. L’omissione di tale verifica determina l’invalidità del provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto ministeriale dell’8 agosto 2018 di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 24 novembre 2015. Il Ministero aveva denegato il beneficio valorizzando tre precedenti penali, tra cui una condanna per furto e ricettazione e due sentenze di patteggiamento per ricettazione, tutte risalenti agli anni 2003 e 2009.
Il provvedimento era stato adottato all’esito del sub-procedimento ex art. 10-bis l. n. 241/1990, ritenendo non coincidente l’interesse del richiedente con quello pubblico all’allargamento della comunità nazionale. Il ricorso, proposto in riassunzione, censurava il decreto per violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che l’Amministrazione gode di un ampio potere discrezionale nel valutare se l’interesse del richiedente a entrare stabilmente nella comunità nazionale non confligga con quello dello Stato a non accogliere soggetti che non condividano i valori fondanti il tessuto sociale, come desumibili dalla Carta costituzionale. Tale valutazione, tuttavia, non può risolversi in una netta separazione tra indici positivi di inserimento e indici negativi di pericolosità, dovendo essere condotta in modo complessivo sulla personalità e sulla condotta di vita del richiedente.
Il Tribunale ha osservato che, nella specie, i fatti penalmente rilevanti risultavano particolarmente risalenti, essendo trascorso circa un ventennio dalla commissione, e che su di essi era intervenuta una piena riabilitazione giuridica con decisione del Tribunale di Sorveglianza del 5 maggio 2015, antecedente alla presentazione dell’istanza. Tale circostanza preclude all’Amministrazione di assumere quei fatti come automaticamente ostativi, imponendole invece di valutarne la portata effettiva sia in termini di qualificazione penalistica che di implicazioni extra-penali.
La mera esistenza dei precedenti, pertanto, non poteva essere assunta di per sé a espressione di un consolidato atteggiamento di dispregio verso i doveri di solidarietà, ma doveva essere contestualizzata nell’ambito di una più ampia disamina della condotta di vita dello straniero durante la sua prolungata permanenza in Italia. L’Amministrazione, non avendo svolto tale approfondimento, ha emanato un provvedimento privo di un adeguato compendio istruttorio e motivazionale, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento del decreto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese sono state eccezionalmente compensate per il complessivo andamento della vicenda.
Nota della Redazione
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