Decadenza della concessione di spazio acqueo per mancato subingresso degli eredi (TAR Veneto n. 958 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione di spazio acqueo intestata a persona fisica decade automaticamente alla morte del concessionario qualora gli eredi non presentino la segnalazione certificata di subingresso entro sei mesi dal decesso. Il pagamento dei canoni successivi e la comproprietà del natante non valgono a fondare la voltura della concessione, che resta un rapporto amministrativo personale. Il provvedimento che accerta la decadenza ha natura dichiarativa di un effetto già ricollegato dalla lex specialis al decorso del termine e non costituisce revoca discrezionale ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990. L’eventuale omissione della comunicazione di avvio del procedimento non incide sulla legittimità dell’atto a contenuto vincolato, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.
Il Fatto
Gli eredi di un concessionario defunto hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Venezia ha dichiarato la decadenza definitiva della concessione di spazio acqueo per l’ormeggio di un natante lagunare, rilasciata al loro dante causa, nonché la precedente comunicazione di avvio del procedimento.
Il concessionario era deceduto nel febbraio 2023. Nei sei mesi successivi nessuno degli eredi aveva presentato segnalazione certificata di subingresso o richiesta di voltura. Nel luglio 2025 l’Amministrazione ha avviato il procedimento di decadenza, indirizzandolo a una erede individuata tramite visura anagrafica. Le osservazioni di quest’ultima — pagamento dei canoni e comproprietà del natante — sono state disattese. Il ricorso è stato respinto.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce il quadro regolatorio applicabile. L’art. 7, comma 2, del Regolamento CUP, vigente dal 1° gennaio 2021, prevede che la concessione intestata a persona fisica decade automaticamente alla morte del titolare, salvo segnalazione certificata di subingresso degli eredi entro sei mesi. L’art. 48, comma 4, dello stesso Regolamento stabilisce che il pagamento del canone da parte degli eredi non comporta in ogni caso la voltura. L’art. 4, comma 2, del Regolamento per la circolazione acquea sanziona con la decadenza la mancata utilizzazione della concessione per oltre sei mesi.
Su questa base il Tribunale accerta che il decesso è avvenuto il 27 febbraio 2023, che il termine semestrale è spirato il 27 agosto 2023 e che nessuna istanza è stata presentata entro tale data. L’istanza di voltura del settembre 2025 è quindi intervenuta quando il rapporto era già decaduto. Il provvedimento impugnato non è revoca discrezionale ex art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, ma atto dichiarativo di un effetto già prodotto dalla disciplina regolamentare.
Quanto alla partecipazione procedimentale, il Collegio rileva che la concessione era intestata esclusivamente al de cuius e che nessun erede si era manifestato in tale qualità entro il semestre. L’avvio del procedimento è stato indirizzato a una erede individuata mediante visura anagrafica, che ha potuto interloquire. Il Tribunale precisa che, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, l’eventuale omissione partecipativa non avrebbe potuto condurre a un contenuto dispositivo diverso, attesa la natura vincolata dell’atto e l’oggettivo decorso del termine.
Non sussiste difetto di motivazione: il provvedimento indica il presupposto di fatto e le disposizioni applicate, e disattende le osservazioni con argomenti specifici. L’obbligo di valutazione delle memorie non impone una confutazione analitica di ogni argomento. Il richiamo all’art. 46 del Codice della navigazione è superfluo, poiché l’atto trova autonoma base nei regolamenti comunali. Quanto all’affidamento, il previgente art. 26 del Regolamento COSAP era abrogato e la richiesta di pagamento per il 2024 recava avvertenza espressa dell’assenza di voltura. Le deduzioni su silenzio assenso e canone 2026 attengono a vicenda successiva e non incidono retroattivamente. Il tempus regit actum esclude l’applicazione retroattiva, richiamandosi Consiglio di Stato, sez. IV, n. 9259 del 2025; sez. III, n. 212 del 2025; sez. V, n. 10556 del 2024. Il ricorso è respinto con spese compensate.
Nota della Redazione
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