Demolizione di opere su suolo pubblico e assenza di controinteressati (TAR Calabria n. 463 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’impugnazione di un’ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare il contraddittorio, poiché tale qualifica spetta solo a chi riceva dal provvedimento un vantaggio diretto ed immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica. L’esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi su aree pubbliche di cui all’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 necessita di un’adeguata istruttoria, ma non già di un giudicato del giudice civile sulla proprietà dell’area. La sentenza civile di rigetto delle azioni di accertamento della proprietà e di usucapione, ancorché non passata in giudicato, può legittimamente sorreggere l’adozione dell’ordine di rimozione in sede cautelare.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva diffidato alla rimozione di opere abusive, tra cui un cancello, realizzate su area di proprietà comunale. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, si fondava su un presupposto giuridico diverso rispetto a precedenti ordinanze del 2022, basate sull’art. 107, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 267/2000 e sugli artt. 822 ss. c.c.. Nelle more, il Tribunale di Cosenza aveva rigettato le azioni di accertamento della proprietà e di usucapione proposte da uno dei ricorrenti sull’area interessata. I ricorrenti chiedevano la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente escluso profili di inammissibilità del ricorso per mancata notifica a controinteressati, richiamando il principio per cui nell’impugnazione di un’ordinanza di demolizione non sussistono soggetti che possano vantare un interesse diretto a conservare il provvedimento.
Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha osservato che la sentenza del giudice civile, pur non definitiva e non opponibile a uno dei ricorrenti, appare sufficiente — nella cognizione sommaria della fase cautelare — a sorreggere l’esercizio dei poteri repressivi. L’attività istruttoria dell’Amministrazione può fondarsi su elementi acquisiti anche da decisioni non ancora passate in giudicato, non essendo richiesto un accertamento definitivo sulla proprietà.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha rilevato che la rimozione di un cancello non determina un pregiudizio economico irrisarcibile, né è stata fornita prova di un concreto pericolo per l’incolumità dei ricorrenti. L’istanza cautelare è stata conseguentemente rigettata, con compensazione delle spese di lite in ragione dei precedenti esiti del contenzioso.
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Nota della Redazione
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