Carta Docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 1191 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso proposto per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento di somme di denaro è accolto quando sussistono i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., ossia il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine fissato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa struttura. A quest’ultimo non spetta alcun compenso, poiché l’incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Al creditore è riconosciuta la penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm..

Il Fatto

Con ricorso notificato e depositato il 18 dicembre 2025, il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale civile di Palermo, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione in suo favore della Carta Docente e all’assegnazione sulla medesima dell’importo di € 500,00, oltre accessori, spendibile secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 121, legge n. 107/2015.

Il titolo era passato in giudicato, come attestato in atti. Ilcreditore aveva notificato il titolo all’Amministrazione a mezzo PEC e aveva atteso inutilmente il decorso del termine dilatorio previsto per le Amministrazioni. Da qui la domanda di esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il primo profilo, ha dato atto del passaggio in giudicato della sentenza azionata, risultante da attestazione del 15 dicembre 2025 acquisita al fascicolo. Sotto il secondo, ha constatato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo al Ministero in data 11 luglio 2025, della quale era stata fornita prova.

Accertati tali presupposti, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ordinato all’Amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in ossequio al dispositivo del titolo. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha previsto l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima struttura.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda il compenso dell’ausiliario. Il Tribunale ha escluso che al commissario spetti alcunché, ritenendo l’attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato in via analogica la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge 24 marzo 2001, n. 89, dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, ma applicabile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da una serie di precedenti dei tribunali amministrativi regionali espressamente citati.

Il giudice ha inoltre precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa. Ha poi dettato le modalità operative del deposito degli atti, da effettuarsi esclusivamente tramite la procedura PAT all’interno del fascicolo telematico, con il modulo dedicato agli ausiliari. Infine, ha riconosciuto la penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo, e ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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