Carta docente ottemperanza all’ordine del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1014 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente al beneficio della carta elettronica del docente e condanna l’Amministrazione alla relativa attribuzione costituisce titolo esecutivo azionabile con il giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a., una volta passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’Amministrazione, che non alleghi alcun giustificato motivo, integra inadempimento e legittima l’accoglimento del ricorso. Il TAR ordina l’esecuzione nel termine di centoventi giorni e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, che agisce quale organo ausiliario del giudice e non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico.

Il Fatto

Due docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 788/2023. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto dei ricorrenti alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici ivi indicati, per l’importo di 500 euro annui, e aveva condannato l’Amministrazione a metterla a disposizione.

La sentenza era stata notificata il 20.10.2023 ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 27.6.2024. Il Ministero si è costituito in giudizio senza svolgere difese. I ricorrenti hanno quindi chiesto al TAR Lombardia di accertare l’inadempimento e di dare esecuzione al giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del presupposto processuale: il giudicato sulla sentenza del giudice del lavoro, attestato dalla cancelleria, integra la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Quanto al termine dilatorio, il TAR ha rilevato il decorso dei centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre precisato che, dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della copia conforme all’originale. La notificazione al Ministero è avvenuta il 20.10.2023 e quella del ricorso il 4.8.2024.

Nel merito il ricorso è fondato. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti in ordine alla mancata attivazione della carta elettronica. Il Collegio richiama i principi della giurisprudenza di legittimità sull’onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001) e dà continuità all’orientamento della Sezione su controversie analoghe.

Il Ministero è quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni. Per il caso di inutile decorso è nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il Collegio chiarisce che questi agisce quale organo ausiliario del giudice, sostituendo l’Amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale cui si è sottratta, e non nell’esercizio di poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell’interesse pubblico, richiamando C.d.S., a.p., n. 8/2021. Il commissario, entro novanta giorni, darà corso all’esecuzione ponendo in essere gli atti necessari, inclusa l’inclusione dei nominativi tra i soggetti abilitati al bonus. Le spese sono poste a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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