Sport dilettantistico: no all’assimilazione totale tra associazioni e società (TAR Puglia n. 1014 del 27.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rinvio operato dall’avviso pubblico alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90, comma 17, l. n. 289/2002 non comprende le società sportive dilettantistiche. L’assimilazione tra i due enti disposta dall’art. 90, comma 1, l. n. 289/2002 opera esclusivamente sul piano del regime tributario agevolato e non impone un trattamento unitario in ogni ambito dell’ordinamento. L’art. 8 l. reg. Puglia n. 33/2006 include le società e associazioni sportive dilettantistiche tra i possibili destinatari dei contributi, ma li subordina alla coerenza con il programma triennale, riconoscendo alla Regione un margine di discrezionalità nella selezione dei beneficiari. La clausola del bando che individua in modo tassativo i destinatari è immediatamente escludente e va impugnata nei termini. Il ricorso che contesti solo il provvedimento di esclusione, senza gravare la prescrizione del bando, è infondato.

Il Fatto

La Regione Puglia, con determinazione dirigenziale n. 715 dell’1 agosto 2019, ha indetto un avviso pubblico per il finanziamento di interventi di potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di soggetti privati. Il paragrafo 3.1 dell’avviso individuava i beneficiari nelle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90, comma 17, l. n. 289/2002, nelle associazioni di volontariato con personalità giuridica e nelle parrocchie e altri enti ecclesiastici.

Una società sportiva dilettantistica ha presentato domanda di contributo. Con nota dell’11 febbraio 2020, resa ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, l’Amministrazione ha preannunciato la non ammissione, sul rilievo che la società non rientrava tra i destinatari. Le osservazioni della ricorrente non hanno modificato l’esito. La società ha quindi impugnato la determinazione n. 1228 del 30 dicembre 2019, la nota di rigetto e, in via subordinata, l’avviso pubblico nella parte in cui non include espressamente le società sportive dilettantistiche prive di scopo di lucro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. La tesi della ricorrente si fonda su una lettura dell’art. 90 l. n. 289/2002 che postula un’assimilazione totale tra associazioni e società sportive dilettantistiche. Il Tribunale esclude che da tale norma si possa inferire una piena equivalenza idonea a impedire qualsiasi trattamento differenziato.

Il comma 1 della disposizione si limita a estendere alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro il regime agevolato fiscale previsto per le associazioni. Si tratta, osserva il Collegio, di un’assimilazione settoriale, che non riceve conferme nella l. reg. Puglia n. 33/2006 né nell’avviso pubblico. L’art. 8 della legge regionale annovera le società e associazioni sportive tra i possibili destinatari dei contributi, ma li condiziona alla coerenza con il programma triennale: ciò dimostra che la Regione conserva un margine di discrezionalità nel selezionare i beneficiari in una programmazione a orizzonte temporale delimitato.

Quanto all’avviso, il rinvio all’art. 90, comma 17, l. n. 289/2002 non equivale a includere le società. Il paragrafo 3.1 elenca in modo tassativo i soggetti ammessi e l’esegesi letterale non lascia dubbi. La Commissione, dopo aver interpellato il RUP, ha escluso dalla valutazione le istanze di soggetti non rientranti nelle categorie dei beneficiari, come risulta dal verbale. L’avviso, del resto, attua un indirizzo politico regionale già definito in sede di Giunta.

Sul secondo mezzo, il Tribunale rileva che la clausola del bando, per la sua non equivocità e per la natura del rinvio normativo, era immediatamente escludente e andava impugnata nei termini. La società era in condizione di avvedersi dell’immediata lesività della previsione. Ne consegue l’infondatezza della domanda subordinata e, per derivazione, della censura di illegittimità degli atti di approvazione della graduatoria.

Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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