Accesso difensivo e disparità di trattamento: nesso di strumentalità escluso (TAR Puglia n. 1003 del 05.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di accesso a documenti amministrativi motivata dall’interesse a dedurre il vizio di disparità di trattamento non integra il presupposto della necessità per la difesa in giudizio di cui all’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, che postula una lesione concreta ed attuale degli interessi giuridici e non consente al richiedente di avviare un’indagine esplorativa alla ricerca di tale vizio senza averne alcuna prova. La mancata visione dei documenti non priva comunque il ricorrente del diritto di difesa, potendo il ricorso essere proposto sulla base di altre censure e potendo il vizio essere dedotto in base ai dati già a disposizione, salvo chiedere al giudice un ordine di esibizione e articolare motivi aggiunti. L’accesso difensivo è, pertanto, legittimamente negato quando la documentazione richiesta riguardi procedimenti relativi a terzi e la verifica della disparità sia meramente ipotetica.

Il Fatto

Un ufficiale dell’Esercito, non ammesso alla promozione ex art. 1084 C.O.M., presentava istanza di accesso difensivo volta ad ottenere il verbale della Commissione Superiore di Avanzamento e l’intero fascicolo istruttorio del proprio procedimento, nonché gli estratti motivazionali del precedente relativo a un altro ufficiale, al fine di articolare in un futuro giudizio una censura di disparità di trattamento.

Il Ministero della Difesa, con nota del 31 ottobre 2025, respingeva l’istanza per difetto del nesso di strumentalità, trattandosi di vicende non correlate, e per ragioni di riservatezza ex art. 1050 C.O.M.. Successivamente, l’ufficiale presentava una seconda istanza relativa ai propri atti, accolta dall’Amministrazione con nota del 28 novembre 2025, mentre veniva confermato il diniego per la documentazione riguardante il collega. Avverso tale diniego veniva proposto ricorso al TAR Puglia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato il ricorso parzialmente inammissibile per difetto originario di interesse. La seconda istanza di accesso, nella quale per la prima volta si faceva riferimento agli atti del procedimento del ricorrente, era stata presentata il primo novembre 2025 e l’Amministrazione non si era ancora pronunciata alla data di notifica del ricorso del 28 novembre 2025. La domanda relativa a tale documentazione risultava quindi proposta ante tempus.

Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la domanda volta ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento del collega, richiamando il principio per cui l’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 presuppone una lesione concreta ed attuale degli interessi giuridici. La necessità dei documenti per la difesa in giudizio non sussiste quando il richiedente non fornisca alcuna prova del vizio di disparità, ma intenda svolgere un’attività meramente esplorativa per verificare l’esistenza del vizio medesimo.

Il Collegio ha evidenziato che, in tali ipotesi, l’eventuale esibizione potrebbe risolversi nell’assenza del vizio o nella sua insussistenza in relazione a singole pratiche, con la conseguenza che la riservatezza dei terzi verrebbe violata senza che il diritto di difesa risulti effettivamente soddisfatto. La tutela giurisdizionale resta comunque garantita, potendo la disparità essere dedotta sulla base dei dati disponibili e potendo essere richiesto al giudice un ordine di esibizione ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., con successiva articolazione di motivi aggiunti. La Corte ha richiamato, sul punto, il precedente di cui a TAR L’Aquila n. 13 del 2017, dal quale non ha ravvisato ragioni per discostarsi, dichiarando il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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