Conferma in riesame e obbligo di motivazione sulla rivalutazione tecnica (TAR Calabria n. 535 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento adottato dall’amministrazione all’esito di una rinnovata istruttoria e di una riponderazione dei presupposti di fatto e di diritto costituisce conferma propria, e non atto meramente confermativo, ed è idoneo a far decorrere un nuovo termine di impugnazione, sostituendo l’atto confermato. Ove l’amministrazione abbia qualificato il proprio intervento come rivalutazione delle schede tecniche, essa è tenuta a esplicitare il contenuto sostanziale di tale attività e l’iter logico-argomentativo seguito. La conferma dei punteggi precedentemente attribuiti, priva di qualsiasi esplicitazione delle ragioni, è affetta da difetto di motivazione ed è pertanto annullabile, con onere di riprovvedere.

Il Fatto

Una società operante nella fornitura di dispositivi sanitari ha partecipato a una procedura di gara articolata in due lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In entrambi i lotti essa si è classificata in posizione non utile all’aggiudicazione.

Dopo aver ottenuto l’accesso agli atti, la società ha chiesto la rivalutazione dei punteggi tecnici, deducendo incongruenze nella valutazione delle offerte. L’amministrazione ha trasmesso l’istanza alla commissione giudicatrice che, all’esito di una dichiarata attività di rivalutazione, ha confermato integralmente i punteggi originari. La ricorrente ha impugnato il verbale di rivalutazione, l’aggiudicazione e gli atti connessi, dolendosi della violazione della lex specialis e, in via subordinata, del difetto di motivazione del provvedimento di riesame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto disposto la riunione dei due ricorsi, per connessione oggettiva e soggettiva, trattando congiuntamente i profili di diritto, stante l’unicità del provvedimento di aggiudicazione e di riesame. Ha poi affrontato la questione preliminare della natura dell’atto adottato all’esito dell’istanza di riesame.

Il Tribunale ha richiamato la distinzione tra conferma propria e atto meramente confermativo, ricordando che quest’ultimo ricorre quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un precedente provvedimento, senza nuova istruttoria né nuova motivazione. Solo la conferma propria, adottata all’esito di una nuova istruttoria e di una riponderazione nel merito dei presupposti, è provvedimento di secondo grado, interamente sostitutivo del precedente, ed è idoneo a far decorrere un nuovo termine di impugnazione.

Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto che la commissione abbia proceduto a una autonoma e ulteriore valutazione, avendo più volte precisato di non essersi limitata a confermare la decisione precedente mediante un mero richiamo, bensì di aver svolto una rinnovata disamina delle schede tecniche. La mancata esplicitazione delle considerazioni maturate in tale attività non incide sulla natura dell’atto, ma investe il diverso profilo della congruità della motivazione.

Da ciò il Tribunale ha fatto derivare l’ammissibilità del ricorso: la decisione di conferma propria, sostituendo il verbale di valutazione delle offerte tecniche quanto alla posizione della ricorrente, ha fatto decorrere un nuovo termine decadenziale, con dies a quo dalla comunicazione, sicché il ricorso è risultato tempestivo nonostante l’omessa impugnazione dell’aggiudicazione. Nel merito, il Collegio ha però rilevato che, se la sostituzione non incide sull’ammissibilità, essa restringe il perimetro del sindacato giurisdizionale, divenendo il nuovo provvedimento l’unico parametro di scrutinio.

L’amministrazione, pur dichiarando di aver rivalutato, ha integralmente omesso di esplicitare le ragioni della decisione: non è dato comprendere in cosa sia consistita l’attività rivalutativa né quale iter argomentativo abbia condotto alla medesima conclusione. I ricorsi riuniti sono stati quindi accolti in parte, con annullamento del verbale di rivalutazione per difetto di motivazione e onere di riprovvedere. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione, compensate per metà, e integralmente compensate verso la controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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