Carta elettronica del docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1120 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ne ordina l’esecuzione del giudicato, assegnando un termine per provvedere. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è tenuto a dare attuazione alla sentenza che riconosce al docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, mediante l’emissione dei buoni spesa previsti dall’art. 6 d.P.C.M. 28.11.2016. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, e accertato il passaggio in giudicato della sentenza, ricorre la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. L’Amministrazione che non alleghi alcun elemento di prova sul compimento degli adempimenti non vince l’onere probatorio a suo carico. All’esecuzione provvede, in caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice.
Il Fatto
Una docente ha chiesto al TAR Lombardia l’ottemperanza alla sentenza n. 1097/2024 con cui il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e aveva condannato il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, chiedendo la riunione del procedimento ad altri ricorsi, patrocinati dal medesimo studio legale, pendenti davanti al medesimo Tribunale. Il giudizio riguarda quindi l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto rigettato l’istanza di riunione. La riunione ha natura facoltativa e non si applica al giudizio di ottemperanza l’art. 151 disp. att. cod. proc. civ., disposizione speciale prevista per il solo rito del lavoro e per i giudizi davanti al giudice di pace. L’obiettivo di contenere le spese non giustifica la riunione, trattandosi di attività preliminari riferibili a ciascun ricorso.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, con conseguente integrazione della fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. È risultato altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.
Il Tribunale ha ricordato che, dopo la riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva: è sufficiente la copia conforme all’originale. Nel caso concreto la notificazione della sentenza in copia conforme è avvenuta il 30.10.2024.
L’Amministrazione, a fronte dell’inadempimento allegato, non ha fornito alcun chiarimento sulla mancata attivazione della Carta elettronica. In applicazione dei principi sull’onere della prova tra debitore e creditore espressi da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, la pretesa della ricorrente è stata accolta. Sono stati riconosciuti anche gli interessi legali dal passaggio in giudicato sino al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm..
Il Ministero è stato dunque condannato a dare esecuzione alla sentenza entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante riconoscimento del beneficio (o altro equipollente). Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Egli agisce quale organo ausiliario del giudice, non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico, bensì per dare attuazione alla pronuncia, secondo i principi di Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8/2021, potendo adottare anche l’ordine alla struttura tecnica di includere i nominativi tra i soggetti abilitati a conseguire il bonus. Le spese sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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