Responsabilità dell’impresa per falsa dichiarazione non verificata sull’incarico del Direttore Tecnico (TAR Lazio n. 8665 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di qualificazione SOA, la falsa dichiarazione resa dal Direttore Tecnico circa l’insussistenza di cause di incompatibilità o di incarichi equivalenti è imputabile all’operatore economico a titolo di colpa grave qualora questi, dopo l’implementazione della funzionalità di ricerca delle attestazioni nel portale ANAC, non abbia svolto la verifica sull’eventuale presenza del soggetto designato in altri attestati. L’onere di controllo, semplice e liberamente accessibile, è esigibile e non configura una responsabilità di tipo oggettivo. La dichiarazione sostitutiva resa dal terzo non esonera l’impresa dalla diligenza richiesta.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la Delibera ANAC n. 280 del 09.07.2025 che le aveva irrogato una sanzione pecuniaria di € 800,00 e una sanzione interdittiva di 16 giorni per la falsa dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità del suo Direttore Tecnico, resa in sede di richiesta di attestazione SOA. L’ANAC aveva accertato che il Direttore Tecnico, alla data della dichiarazione, risultava ancora incaricato presso altra impresa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha superato il proprio precedente orientamento. Con sentenza Tar Lazio, sez. I, n. 927 del 2020 e Cons. Stato, sez. V, n. 3460 del 2021, la mancata verifica era stata ritenuta incolpevole per l’impresa, data l’impossibilità di controllare dichiarazioni rese da soggetti terzi. Ma il collegio ha rilevato che, dal 2021, l’ANAC ha attivato una funzionalità di ricerca nel proprio portale, pubblicizzata con comunicato del Presidente del 5 maggio 2021, che consente di verificare la presenza di un soggetto in attestazioni già pubblicate nel Casellario anche tramite il suo codice fiscale.
La Corte ha quindi affermato che tale strumento rappresenta una sopravvenienza che rende attuale l’onere di diligenza a carico dell’impresa: la verifica è semplice e liberamente accessibile, non potendosi ritenere un onere inesigibile per un operatore economico professionale che richieda un’attestazione di qualificazione per operare con la pubblica amministrazione.
Quanto all’elemento soggettivo, la giurisprudenza non richiede una condotta attiva e di condivisione del dichiarante, tipica delle condotte dolose. La colpa grave può configurarsi anche quando l’operatore non abbia verificato, nei limiti dell’esigibilità, la veridicità della dichiarazione resa. Nel caso di specie, la società non ha allegato di aver svolto alcuna verifica, limitandosi a sostenere che nessun controllo le fosse imposto. La sanzione non è apparsa sproporzionata.
La Corte ha infine confermato la sussistenza della condotta materiale della falsa dichiarazione: il recesso del Direttore Tecnico dall’incarico precedente è atto unilaterale recettizio che, ai sensi dell’art. 1334 c.c., produce effetti solo con la ricezione della comunicazione da parte del destinatario. Alla data della dichiarazione sostitutiva, il recesso non era stato ancora trasmesso e l’incarico non era cessato.
Nota della Redazione
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