Cessata la materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per intervenuto pagamento delle spese processuali dopo il ricorso (TAR Molise n. 309 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, abbia integralmente ottemperato al giudicato, versando le somme dovute in esecuzione della sentenza azionata. La declaratoria di cessazione non impedisce al giudice di pronunciarsi sulle spese del giudizio, che restano regolate dal principio della soccombenza virtuale: l’Amministrazione che abbia adempiuto solo successivamente alla notifica del ricorso è tenuta al pagamento delle spese processuali, in quanto la sua condotta ha reso necessario il ricorso per ottenere quanto già dovuto in forza del giudicato.
Il Fatto
I ricorrenti, difensori antistatari nel giudizio definito dal Tribunale Ordinario di Campobasso, agivano dinanzi al TAR Molise per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 229/2023, che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento delle spese legali in loro favore, con distrazione ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio con atto di mera forma, senza provvedere al pagamento delle somme dovute.
All’udienza camerale del 15.7.2026, la parte ricorrente dichiarava l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione ottemperato al pagamento delle somme dovute solo dopo il deposito del ricorso, e produceva in atti la documentazione attestante l’avvenuto pagamento.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale ha rilevato che, essendo intervenuto l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria oggetto del giudicato, la controversia era venuta meno, rendendo necessario dichiarare la cessazione della materia del contendere, conformemente alla richiesta formulata dalla parte ricorrente e alla documentazione versata in atti.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha affermato che esse devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, in quanto l’ottemperanza alla sentenza azionata è avvenuta solo dopo il deposito del ricorso. La condotta dell’Amministrazione, che aveva lasciato inadempiuto il giudicato fino alla proposizione del ricorso, ha reso necessario l’intervento del giudice amministrativo, con la conseguente applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Il Tribunale ha, pertanto, dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato il Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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