Ottemperanza per la carta docente: accertata l’inottemperanza e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3432 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione, anche parziale, di una sentenza di condanna passata in giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione e assegna un termine per provvedere, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’importo della carta docente, determinato al valore nominale dall’art. 2 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, non è suscettibile di maggiorazione per interessi, nemmeno in sede di ottemperanza. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Un docente, soccombente in un precedente giudizio davanti al Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettergli a disposizione la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, agiva davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza. L’amministrazione, pur essendosi costituita in giudizio, non aveva provveduto ai pagamenti dovuti, né aveva fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che il titolo esecutivo era passato in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 era ampiamente decorso. La documentazione versata in atti ha dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e la resistente non aveva formulato deduzioni sul punto, lasciando di fatto incontestato il credito nell’an e nel quantum.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, il quale avrebbe dato corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione inadempiente.
Il TAR ha invece escluso la spettanza degli interessi sulla somma riconosciuta dal giudice ordinario, richiamando la natura dell’importo della carta docente, che l’art. 2 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 indica al valore nominale senza ulteriori maggiorazioni, in conformità al precedente TAR Lombardia n. 1768/2025.
L’oggetto del giudizio di ottemperanza non è stato esteso alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Milano, che, essendo state distratte in favore dei difensori, non erano state azionate nel presente procedimento. La soccombenza ha infine determinato la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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