Rinnovo del patentino di vendita dei tabacchi e requisito della distanza (TAR Calabria n. 1272 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo del patentino per la vendita dei generi di monopolio costituisce un provvedimento autonomo, con il quale l’amministrazione è tenuta a rivalutare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina vigente al momento della sua adozione. Ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 9, comma 3, del D.M. n. 38/2013, come modificati dal D.M. n. 51/2021, il rinnovo è subordinato alle medesime condizioni previste per il rilascio, tra cui la distanza minima tra rivendite e l’assenza di distributori automatici nella rivendita più vicina, la cui installazione non richiede autorizzazione. Il principio del tempus regit actum impone di apprezzare la situazione di fatto e di diritto esistente al tempo dell’emanazione del diniego, con conseguente irrilevanza dell’assetto normativo vigente al momento del primo rilascio del titolo. Non integra violazione o elusione del giudicato la nuova determinazione amministrativa adottata in un contesto normativo sopravvenuto, né è configurabile un affidamento meritevole di tutela in capo al titolare del patentino.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un patentino per la vendita di generi di monopolio rilasciato nell’anno 2000 e più volte rinnovato, aveva acquistato l’azienda e ottenuto la voltura del titolo già nell’anno 2010. Con istanza del novembre 2020 chiedeva all’Agenzia dei Monopoli il rinnovo biennale.
L’amministrazione comunicava i motivi ostativi e, successivamente, rigettava l’istanza con conseguente soppressione del patentino, rilevando che la rivendita di aggregazione più vicina era posta a 99,35 metri e che essa, come la seconda più vicina a 123 metri, era dotata di distributore automatico, in violazione della soglia prevista per il Comune di Vibo Valentia. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza che aveva ritenuto irrilevante il criterio delle distanze, l’irretroattività della nuova disciplina e la lesione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto la disciplina applicabile. L’art. 7, comma 4, del D.M. n. 38/2013, modificato dal D.M. n. 51/2021, stabilisce che il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a 100 metri e se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quella di cui all’art. 2, comma 2, è installato un distributore automatico. L’art. 9, comma 3, del medesimo decreto subordina il rinnovo alle stesse condizioni previste per il rilascio.
Il TAR qualifica il rinnovo come novazione del titolo, che impone la rivalutazione dei requisiti. Richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, in presenza di un distributore automatico installato nella rivendita più vicina a distanza inferiore al limite, il patentino non può essere rinnovato, anche se l’installazione è sopravvenuta al rilascio originario.
La decisione affronta poi il profilo temporale. In applicazione del tempus regit actum, il Collegio osserva che la situazione di diritto da apprezzare non è quella esistente all’atto del primo rilascio, ma quella vigente al momento dell’emanazione del provvedimento di diniego. Le previsioni del D.M. n. 51/2021, pubblicato e in vigore dal maggio 2021, devono quindi trovare applicazione.
Da ciò il rigetto della censura di violazione del giudicato: il pregresso contenzioso riguardava una vicenda amministrativa distinta, regolata da un assetto normativo ormai superato. Parimenti infondata è la doglianza di irretroattività, poiché l’amministrazione si è determinata con provvedimento efficace solo per l’avvenire, e quella di difetto di istruttoria, non avendo la ricorrente contestato in modo efficace l’assenza di distributori a distanza inferiore al limite normativo.
Il Collegio esclude infine la sussistenza di un affidamento meritevole di tutela, non risultando provato che, sotto il nuovo regime, l’Agenzia abbia accolto istanze di tenore analogo. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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