Carta del docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e astreinte (TAR Sicilia n. 1438 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza, accerta l’avvenuta formazione del giudicato e la regolarità della notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice. In presenza di una pronuncia di condanna a prestazione pecuniaria rimasta ineseguita, dispone l’ottemperanza assegnando un termine all’amministrazione e nominando, per il caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), della l. n. 208/2015, si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria e va determinata negli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. n. 107 del 2015, con le medesime modalità riconosciute al personale di ruolo, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Il titolo aveva condannato l’amministrazione ad accreditare sulla carta l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994. La ricorrente ha domandato anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via documentale i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro dispone una condanna pecuniaria, è passata in giudicato e la notificazione all’amministrazione scolastica debitrice è avvenuta nel rispetto delle formalità e dei termini di legge.
L’amministrazione, costituendosi, non ha dedotto di avere già corrisposto la somma dovuta, né ha eccepito fatti modificativi o estintivi del credito. Il ricorso è stato quindi accolto quale documentalmente fondato.
Il Tribunale ha condannato il Ministero a rilasciare la Carta del docente e ad accreditare l’importo indicato nel titolo per i quattro anni scolastici, con interessi legali o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha richiamato l’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dalla l. n. 208/2015, che ne estende l’applicazione alle condanne di natura pecuniaria. Ha escluso che l’effetto fosse manifestamente iniquo, poiché l’inadempimento si era protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentavano particolare complessità e il Ministero non aveva rappresentato altre ragioni ostative.
La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia e fino all’effettivo pagamento, comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato per l’adempimento spontaneo, dovendo poi attivarsi in via sostitutiva il commissario ad acta. Nel suo mandato rientra il pagamento della penale eventualmente maturata. Le spese sono state liquidate secondo la soccombenza, con riguardo ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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