Esclusione da graduatoria ERP per composizione del nucleo alla data del bando (TAR Campania n. 1167 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la composizione del nucleo familiare e il possesso dei requisiti di accesso vanno verificati con riferimento alla data fissata dalla lex specialis, restando irrilevanti le modificazioni anagrafiche intervenute successivamente. Il provvedimento di esclusione dalla graduatoria è sorretto da motivazione sufficiente, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, quando richiama il presupposto normativo e le risultanze istruttorie poste a base della decisione, consentendo la ricostruzione dell’iter logico dell’Amministrazione. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, non ha valore certificativo o probatorio pieno, ma funzione meramente acceleratoria del procedimento, con efficacia provvisoria e subordinata alle verifiche amministrative, né è idonea a scalfire le risultanze del certificato anagrafico in assenza di ulteriori elementi oggettivi, precisi e concordanti. Non sussiste violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 quando l’Amministrazione abbia esaminato le osservazioni procedimentali, non essendo tenuta a confutarle analiticamente, purché la motivazione renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato, dapprima con ricorso straordinario al Capo dello Stato e poi in sede giurisdizionale a seguito di opposizione, la determinazione con cui il Comune ha disposto la sua esclusione dalla graduatoria definitiva relativa al bando ERP 2022 per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’Amministrazione aveva rilevato il venir meno dei requisiti di accesso, in particolare con riguardo alla composizione del nucleo familiare dichiarato e al conseguente superamento della soglia reddituale prevista dal Regolamento regionale n. 11/2019.
La ricorrente ha dedotto di aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e di aver presentato osservazioni, rappresentando che il soggetto indicato come componente del nucleo non conviveva più con lei sin dal 2020 e che la successiva cancellazione anagrafica ne confermerebbe l’assenza. Il Comune ha ritenuto irrilevante la regolarizzazione anagrafica rispetto al termine previsto dal bando. Si è costituito il Comune resistente, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e chiedendone nel merito il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, giudicandolo infondato nel merito. In via preliminare ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, facendo applicazione del principio della “ragione più liquida”, in virtù del quale l’evidenza della questione viene preferita all’ordine logico della trattazione, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio.
Il primo motivo, relativo al preteso difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, è stato giudicato fuori fuoco. Il provvedimento impugnato ha indicato il presupposto normativo dell’esclusione e ha richiamato le risultanze istruttorie poste a base della decisione amministrativa, consentendo la ricostruzione dell’iter logico seguito dall’Amministrazione.
Anche il secondo motivo, sul difetto di istruttoria e sull’erronea valutazione dei requisiti reddituali, è stato respinto. L’Amministrazione ha fondato la propria determinazione sulle risultanze anagrafiche e sulle dichiarazioni rese in sede di domanda, procedendo a una verifica coerente con i criteri del Regolamento regionale n. 11/2019 e del bando. Il nucleo familiare risultava composto da tre persone, mentre dalle certificazioni ISEE acquisite tramite il sistema INPS risultava la dichiarazione di soli due componenti. Il procedimento di cancellazione del terzo componente è stato avviato il 05.10.2023 e concluso il 07.10.2024, dunque dopo il termine del 30.06.2022 stabilito dall’art. 3, comma 2, dell’avviso regionale ERP 2022 quale data di riferimento per il possesso dei requisiti.
Ne consegue che, ai fini della valutazione della domanda, rileva la situazione anagrafica alla data stabilita dalla lex specialis, restando irrilevanti le modificazioni successive. Il Collegio ha richiamato la propria recente pronuncia secondo cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti non solo alla presentazione della domanda, ma anche per tutta la durata della procedura. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 20.6.2024, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, non assume valore certificativo o probatorio pieno, ma funzione meramente acceleratoria, non essendo idonea a scalfire l’attività istruttoria né a superare le risultanze documentali in assenza di ulteriori elementi oggettivi. Fa dunque fede il certificato anagrafico, quale documento ufficiale attestante la composizione del nucleo alla data rilevante; la scelta di attenersi ai dati ufficiali non è irragionevole né illogica.
Infine, è stato respinto il terzo motivo, sulla violazione degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990. Il procedimento ha rispettato le garanzie partecipative e l’Amministrazione ha esaminato le osservazioni e la documentazione, svolgendo ulteriori verifiche. Non sussiste l’obbligo di confutare analiticamente ogni osservazione, essendo sufficiente una motivazione complessiva che renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio e liquidazione del compenso al difensore della parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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Nota della Redazione
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