Revisione della patente: la riduzione del termine di validità va motivata (TAR Lombardia n. 2958 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di revisione della patente di guida ex art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 non costituisce una sanzione amministrativa, ma una misura cautelare preventiva funzionale alla sicurezza della circolazione. La riduzione del termine di validità del titolo abilitante rispetto a quello ordinario integra un’ipotesi di conferma di validità per un termine inferiore ai sensi dell’art. 331 del d.P.R. n. 495/1992, che impone un’attestazione adeguatamente motivata. L’ampia discrezionalità riconosciuta alla Commissione medica locale non esonera dall’obbligo di esternare le ragioni logico-giuridiche della limitazione: il provvedimento che si limiti a richiamare la pregressa violazione del tasso alcolemico, senza spiegare perché l’idoneità sia riconosciuta per un periodo ridotto, è affetto da difetto di motivazione ed è annullabile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito la sospensione della patente di guida per guida in stato di ebbrezza alcolica. Avviato il procedimento di revisione ex art. 128 cod. strada, la Commissione Medica Locale dell’ASST competente aveva confermato l’idoneità alla guida, riducendo però la validità del titolo a 12 mesi.
Il ricorrente ha impugnato la relazione davanti al TAR Lombardia, deducendo difetto di motivazione e omessa istruttoria: dagli esami clinici erano emersi valori di normalità, sicché non si comprendeva la ragione della limitazione temporale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito chiedendo la propria estromissione, non essendo imputabile ad esso l’attività della Commissione medica. Il TAR, con precedente ordinanza n. 1102 del 31 marzo 2025, ha ordinato alla Commissione il deposito di una relazione documentata, poi ottemperata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto accolto l’istanza di estromissione del Ministero per difetto di legittimazione passiva, essendo oggetto del ricorso il certificato della Commissione medica.
Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato. Il TAR ricorda che il procedimento di revisione presuppone dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici e non integra una sanzione amministrativa, ma una misura cautelare preventiva a garanzia della sicurezza stradale, richiesta anche per la conservazione del titolo. Da ciò discende che, pur in presenza di ampia discrezionalità, l’amministrazione è onerata di una compiuta motivazione, dovendo indicare le specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio sull’idoneità del conducente.
Il Collegio richiama l’art. 331 del d.P.R. n. 495/1992: quando il medico accertatore prevede una conferma di validità per un termine inferiore a quello ordinario, deve rilasciare un’attestazione adeguatamente motivata. A tale ipotesi va ricondotta l’attività con cui è stata confermata la validità del titolo per un solo anno, senza chiarire le ragioni logico-giuridiche della scelta.
Il TAR esamina poi l’Allegato III del d.lgs. n. 59/2011, che regola le patologie ostative e distingue i conducenti del Gruppo 1 (categorie AM, A, B e BE) da quelli del Gruppo 2. Quanto all’alcol, la patente non può essere rilasciata né rinnovata a chi si trovi in stato di dipendenza o non possa dissociare la guida dal consumo; può invece esserlo, previa valutazione della Commissione medica locale, al termine di un periodo constatato di astinenza.
Nel caso concreto il contestato abuso alcolico è risultato connotato da mera occasionalità. Il certificato impugnato si pone quindi in contrasto con la disciplina dell’Allegato III, poiché il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione non è stato motivato in ordine alle ragioni della riduzione del termine di validità. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, e condanna della Commissione medica alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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