Ottemperanza per il mancato pagamento delle somme liquidate dal giudice del lavoro (TAR Marche n. 777 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorso è procedibile decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. L’inottemperanza è dichiarata quando l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione all’esecuzione integrale del giudicato e nomina sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, con obbligo di provvedere entro centoventi giorni dalla relativa investitura.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate in sentenza, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato senza che quest’ultima provvedesse al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche, lamentando la mancata esecuzione del titolo. Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria formale, senza opporre alcuna eccezione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo soddisfatta la condizione del decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, come richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento né opposto ragioni contrarie alla pretesa.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con il compito di adottare ogni atto necessario all’esecuzione del mandato entro centoventi giorni dall’investitura, direttamente o tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha richiamato il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 9289 del 2025, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese in quanto l’inadempimento risultava non controverso. Le spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono state distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
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Nota della Redazione
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