Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Calabria n. 497 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto al docente il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il TAR accoglie il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. quando sia decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e perduri l’inadempimento dell’amministrazione. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro sessanta giorni e, per il caso di protratta inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La domanda di fissazione della somma dovuta per ogni ritardo è manifestamente iniqua e va rigettata, perché la Carta docenti non è corrispettivo, ma contributo alla formazione del personale. I compensi per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agiva per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 236 pubblicata il 27 marzo 2024 dal Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto al beneficio economico corrispondente a 500,00 euro annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, ed era stata disposta la condanna del Ministero all’adozione di ogni atto necessario.

La sentenza era stata notificata all’amministrazione a mezzo PEC il 27 marzo 2024 ed era passata in giudicato. Decorso il termine di moratoria senza che il Ministero si fosse adeguato, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, che si pronunciava in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza da eseguire è stata notificata ritualmente, con indicazione del codice fiscale e delle annualità, ed è passata in giudicato come da attestazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica.

Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione e il decorso del termine di moratoria, il TAR ritiene fondato il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e ordina al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il giudice nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, il quale provvederà in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. I compensi dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, perché compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il collegio richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, e i precedenti TAR Calabria n. 757 del 2025 e TAR Sicilia n. 1499 del 2025.

Il TAR respinge invece la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione. La misura è ritenuta manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla Carta docenti, non qualificabile quale corrispettivo bensì quale contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in 828,00 euro, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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