Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Calabria n. 492 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento della pubblica amministrazione e ne ordina l’esecuzione integrale entro un termine perentorio, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va concessa quando risulti manifestamente iniqua: se l’obbligazione ha funzione di contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, e non di corrispettivo, la misura coercitiva perde la propria ragione. I compensi del commissario restano a carico dell’amministrazione inadempiente per effetto dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Fatto
Un docente agisce davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a consentire l’utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e a corrispondere la retribuzione professionale docenti prevista dal CCNL di comparto, oltre interessi e spese.
La sentenza, passata in giudicato come da attestazione, è stata notificata all’amministrazione e non risulta eseguita. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni, il ricorrente propone azione di ottemperanza. Il Ministero non si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sentenza è stata ritualmente notificata e che è divenuta definitiva. L’inadempimento dell’amministrazione, che non si è costituita, è accertato. L’azione di ottemperanza, pertanto, merita accoglimento.
Sul piano sostanziale il Tribunale ordina al Ministero di eseguire integralmente la pronuncia entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, a cura di parte ricorrente. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina fin d’ora il commissario ad acta, individuato in un dirigente del competente Dipartimento ministeriale, che provvederà in via sostitutiva compiendo ogni atto necessario, comprese le eventuali variazioni di bilancio.
Quanto ai costi dell’attività commissariale, il Tribunale li pone a carico dell’amministrazione inadempiente, rilevando che essi rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, dettato per i decreti decisori in materia di equa riparazione, e ne afferma l’applicazione per analogia anche alle altre condanne pecuniarie, confortato da precedenti conformi dei giudici amministrativi.
Il Collegio respinge invece la domanda di fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo. La misura viene ritenuta manifestamente iniqua, perché la Carta docenti assolve una funzione di contributo all’aggiornamento e alla formazione e non costituisce il corrispettivo della prestazione lavorativa. Il carattere non retributivo dell’emolumento esclude il presupposto della coercizione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione al difensore antistatario.
Nota della Redazione
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