Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Calabria n. 770 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e ordina la piena esecuzione del titolo, assegnando un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, nomina sin d’ora commissario ad acta un organo dell’amministrazione non inadempiente, con facoltà di delega, perché provveda a spese dell’amministrazione inadempiente. La condanna al pagamento delle astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. richiede una valutazione di effettiva necessità, non essendo sufficiente il mero ritardo, ove questo non risulti grave in relazione alla peculiare tipologia del contenzioso.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione del ricorrente, per le annualità documentate, l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, avente destinazione vincolata.
La sentenza è stata notificata e non impugnata, divenendo definitiva. Poiché l’amministrazione non vi ha dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’accertamento del titolo: la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata ex art. 479 cod. proc. civ. È decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione in atti e le difese comprovano che l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con declaratoria di inottemperanza del Ministero resistente.
Il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, per dare piena esecuzione mediante la messa a disposizione dell’importo dovuto.
Per il caso di persistente inadempimento, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il Commissario provvederà su istanza della parte che attesti il perdurante inadempimento, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione, e invierà poi una relazione sugli adempimenti realizzati.
È invece rigettata la domanda di condanna al pagamento di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: il ritardo maturato non è tale, anche per la peculiare tipologia del contenzioso, da giustificare l’invocata condanna. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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