Criterio on/off e poteri di correzione della commissione giudicatrice (TAR Calabria n. 466 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche l’interpretazione della lex specialis segue i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., dovendosi preferire la lettura testuale a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti. Il sub-criterio di valutazione che attribuisce il punteggio “qualora” il concorrente dichiari un determinato impegno, graduandolo secondo la tipologia dell’impegno assunto, ha natura on/off e non ammette apprezzamenti tecnico-discrezionali sulla qualità dell’offerta. Rientra nei poteri della commissione giudicatrice la previa interpretazione dei criteri di valutazione, quale momento inscindibile dell’attribuzione dei punteggi. La correzione dell’erronea interpretazione del bando, operata prima dell’approvazione della graduatoria e della verifica documentale, costituisce atto dovuto, non richiede il contraddittorio procedimentale e non è sindacabile nel merito dalle contestazioni di mera opportunità.
Il Fatto
Una società, capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo, ha partecipato alla gara bandita da una società committente ausiliaria per l’affidamento di lavori di completamento di un impianto depurativo, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche il raggruppamento ricorrente risultava primo in graduatoria.
A seguito di istanze presentate da due concorrenti, la Commissione giudicatrice, con verbale n. 4 del 22.12.2025, ha riesaminato le modalità di attribuzione dei punteggi, qualificando il sub-criterio A.3 in termini quantitativi e ricalcolando i punteggi. La riattribuzione ha determinato il ribaltamento della graduatoria: il raggruppamento ricorrente è retrocesso al quarto posto e l’aggiudicazione è stata proposta, poi disposta, in favore di altro raggruppamento. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti, contestando l’incompetenza della Commissione e l’illegittima interpretazione della lex specialis.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha scrutinato anzitutto il secondo motivo, ritenuto centrale. Il § 20 del disciplinare individua il sub-criterio A.3 “Modalità operative nella fase di avviamento dell’impianto di depurazione”, con un peso di 5 punti nell’ambito dei 45 del criterio A, e ne descrive la struttura: il punteggio “sarà attribuito” al concorrente “qualora dichiari l’impegno” a somministrare pacchetti formativi, con 2 punti per il pacchetto base e 5 punti per quello più avanzato.
Per il Collegio l’interpretazione letterale e sistematica di tale clausola depone per la configurazione in termini di criterio on/off: l’attribuzione del punteggio presuppone il solo impegno del concorrente a fornire i pacchetti formativi e non consente alcun apprezzamento tecnico-discrezionale sulla qualità e sul contenuto specifico dell’offerta formativa. L’amministrazione ha quindi correttamente operato il correttivo per riportare a conformità l’attribuzione dei punteggi. Non è ravvisabile alcun appiattimento, poiché il criterio distingue e gradua il punteggio secondo la tipologia del pacchetto formativo offerto.
La previsione del § 17, che impone di specificare modalità, contenuti e tempistiche dei moduli, non depone per una diversa lettura: essa è funzionale alle successive verifiche, in sede esecutiva, sull’effettivo adempimento dell’impegno. Irrilevante è il diverso esito di altre gare bandite dalla stessa stazione appaltante, stante l’autonomia di ciascuna procedura. Richiamando il criterio letterale e la giurisprudenza amministrativa sulla stretta interpretazione delle clausole di gara, il Tribunale ha rigettato il motivo.
Quanto al primo motivo, il Collegio ha escluso l’incompetenza della Commissione: se a tale organo straordinario pertiene l’attribuzione dei punteggi, tale attività presuppone necessariamente la previa interpretazione dei criteri che vi presiedono. Il confine tra questioni tecniche e questioni giuridiche scolora, essendosi la Commissione limitata a individuare il significato giuridico del criterio, senza debordare dai propri poteri. La correzione è intervenuta quando la graduatoria non era ancora stata approvata e la verifica della documentazione amministrativa non era stata svolta: è quindi atto dovuto, che non richiede l’avvio del contraddittorio procedimentale, non potendo la partecipazione della ricorrente mutare l’esito dell’attività vincolata.
Il terzo motivo, subordinato, è stato parimenti rigettato. L’individuazione dei criteri di valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per illogicità o irragionevolezza manifesta. La scelta di valutare le offerte secondo modalità on/off è frutto di ampia discrezionalità, e le doglianze della ricorrente si esauriscono in contestazioni di opportunità non sindacabili. Il bilanciamento complessivo del criterio A, che accanto ai sub-criteri on/off ne prevede altri di natura marcatamente discrezionale, esclude la violazione dell’art. 108, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 e dei principi di effettività del confronto concorrenziale.
Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della società stazione appaltante e della controinteressata aggiudicataria, liquidate in complessivi euro 2.000,00 per ciascuna.
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Nota della Redazione
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