Opere abusive in area demaniale e vincolo paesaggistico: l’ordinanza di demolizione resiste alla cautela (TAR Sardegna n. 141 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opere abusive realizzate su area demaniale sottoposta a vincolo paesaggistico e ad elevato rischio idrogeologico, la dichiarazione unica di inizio attività (d.u.a.) non è idonea a legittimare la realizzazione di un manufatto destinato a permanere oltre il termine stagionale, laddove la normativa richieda la rimozione annuale delle opere e la presentazione di una nuova istanza. In tali evenienze, l’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto, in quanto la sanzione ripristinatoria è prevista anche per i manufatti realizzati in difformità o in assenza di s.c.i.a. contrastanti con la normativa urbanistica ed edilizia.
Il Fatto
Una società, titolare di una concessione demaniale su un’area della spiaggia di Olbia, gestiva un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in un chiosco bar. Il manufatto era stato realizzato in forza di una dichiarazione unica di inizio attività (d.u.a.) dell’8 giugno 2023, relativa a un’opera precaria da rimuovere alla cessazione delle necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centoventi giorni.
Dopo vari provvedimenti comunali non impugnati, con i quali era stata disposta la cessazione dell’attività e dichiarata l’inefficacia dei titoli, l’amministrazione ordinava la demolizione del chiosco e delle opere accessorie (pergola, tettoie e pannelli fotovoltaici), rilevando che le stesse erano state realizzate in assenza di permesso di costruire e della prescritta autorizzazione paesaggistica. La società proponeva ricorso, chiedendo la sospensione cautelare dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, nella fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, richiamando la giurisprudenza secondo cui la sanzione ripristinatoria è dovuta anche per i manufatti realizzati in difformità o in assenza di s.c.i.a., quando le opere contrastino con la normativa urbanistica ed edilizia. La Corte ha precisato che la d.u.a. presentata l’8 giugno 2023 non poteva costituire titolo per le opere ivi indicate, poiché la normativa di settore impone all’interessato di presentare annualmente una nuova istanza all’amministrazione comunale, previa rimozione delle opere realizzate nell’anno precedente.
Il chiosco, pertanto, non poteva essere legittimamente utilizzato per la somministrazione di alimenti e bevande, in quanto il corretto esercizio dell’attività commerciale è subordinato alla perdurante regolarità urbanistico-edilizia dei locali. Illegittimità che si riverbera sull’intera durata dell’attività, legittimando l’amministrazione a inibire l’attività stessa e a ordinare la rimessione in pristino.
Né rilevava, ad avviso del Collegio, la circostanza che le opere fossero state realizzate su area in concessione demaniale, atteso che l’area è comunque sottoposta a vincolo paesaggistico ex decreto ministeriale 30 novembre 1965 ed è classificata a elevato rischio idrogeologico (Hi4) dal piano per l’assetto idrogeologico. In tale contesto, la realizzazione di opere senza i necessari titoli edilizi e paesaggistici determina l’illegittimità dell’opera e l’obbligo di demolizione.
La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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