Pay-back dispositivi medici 2015-2018: il versamento del 25% determina improcedibilità, non cessazione della materia (TAR Lazio n. 12773 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, nel disciplinare l’assolvimento degli obblighi di ripiego (pay-back) dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta del 25%, subordina la declaratoria di cessazione della materia del contendere all’accertamento regionale dell’avvenuto versamento, comunicato alla segreteria del TAR Lazio. In assenza di tale adempimento comunicativo, la dichiarazione di versamento depositata dalla parte ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento di ogni questione di merito e compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Le società ricorrenti, fornitrici di dispositivi medici, hanno impugnato la determina regionale n. 24300 del 12.12.2022 e gli atti connessi, con cui le Amministrazioni hanno definito i tetti di spesa per il quadriennio 2015-2018 e le quote di ripiano dovute dalle aziende ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015. Con successivi motivi aggiunti, hanno esteso l’impugnazione alla determinazione n. 25860 del 27.11.2024 e alla richiesta di pagamento della quota ricalcolata. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato di aver versato la quota del 25% degli importi, come previsto dallo ius superveniens di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha innanzitutto ricostruito il contenuto della novella di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025. Tale disposizione prevede che gli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici si intendano assolti con il versamento della quota del 25% entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. L’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa agli anni 2015-2018.
Il Tribunale ha osservato che la stessa novella disciplina puntualmente gli effetti processuali del versamento: decorso il termine, le Regioni accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, e solo tale comunicazione determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi pendenti, con compensazione delle spese. La norma configura quindi un meccanismo di definizione dei giudizi che presuppone un’attività di verifica e comunicazione in capo all’Amministrazione.
Nella fattispecie, come evidenziato dal Collegio, gli adempimenti comunicativi posti a carico della Regione non risultavano perfezionati. La sola dichiarazione di avvenuto versamento prodotta dalla parte ricorrente, pur attestando l’assolvimento dell’obbligazione, non integrava le condizioni normativamente previste per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha pertanto qualificato l’effetto processuale del versamento come determinante la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La decisione in rito ha comportato l’assorbimento di ogni altra valutazione nel merito, incluse le censure di illegittimità costituzionale delle norme primarie. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione e della complessità della materia trattata.
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Nota della Redazione
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