Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1479 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di dare esecuzione al giudicato, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Sull’Amministrazione grava l’onere della prova dell’avvenuto adempimento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta automaticamente: essa va esclusa, o ridotta, quando il debitore pubblico alleghi ragioni ostative, segnatamente connesse alla crisi della finanza pubblica e ai vincoli di bilancio.
Il Fatto
Un docente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione ed era passata in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento del Ministero, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, la condanna al pagamento delle somme, l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti processuali del rimedio. Il ricorso è ricevibile, essendo stato depositato nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. È altresì ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Nel merito, dalla documentazione in atti è emerso che le statuizioni del titolo azionato non hanno ricevuto piena esecuzione. Il Ministero non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, in tema di onere della prova dell’adempimento, l’Amministrazione è tenuta a provare l’esecuzione del giudicato, richiamando una propria precedente pronuncia del 2023 e le Sezioni Unite n. 13533 del 2001.
Accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto: è stato ordinato al Ministero di attivare la carta elettronica del docente per l’importo dovuto, in relazione agli anni scolastici indicati, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché compia tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Il Collegio ha poi precisato che il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.
Sulla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha osservato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014, ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna al pagamento dell’astreinte. Le spese di lite, liquidate in euro 800,00, seguono la soccombenza del Ministero.
Nota della Redazione
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