Ottemperanza per la carta docente: il termine di 120 giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo (TAR Lombardia n. 3065 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza – munita di asseverazione di conformità all’originale, valida come titolo per l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. – il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Tale termine decorre dalla notifica del titolo esecutivo e non richiede la spedizione in forma esecutiva, che dopo le modifiche della c.d. Legge Cartabia non è più necessaria. L’accoglimento del ricorso per ottemperanza comporta la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di eseguire integralmente la sentenza e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023. La sentenza, prodotta con asseverazione di conformità all’originale e notificata al Ministero, era passata in giudicato. Nonostante ciò, l’amministrazione non aveva provveduto all’accredito della somma.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, lamentando la mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affrontato la questione della procedibilità del ricorso, verificando la decorrenza del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha precisato che tale norma si riferisce al titolo esecutivo nel senso dell’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente, concetto distinto dalla spedizione in forma esecutiva di cui all’art. 475 c.p.c.
Con le modifiche introdotte dalla c.d. Legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. La sentenza munita di attestazione di conformità costituisce essa stessa titolo esecutivo. Il termine di 120 giorni inizia pertanto a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore, come confermato dal richiamo a Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.
Nel merito, il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la mancata esecuzione del giudicato. Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine.
Il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, avrebbe assunto le funzioni solo su istanza del creditore, con l’incarico di provvedere entro sessanta giorni all’esecuzione, adottando gli atti necessari. Il TAR ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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