Carta del docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 1597 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo esecutivo formato sulla sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico della carta del docente per gli anni scolastici riconosciuti. L’Amministrazione intimata, costituita solo formalmente, non assolve all’onere della prova dell’avvenuto adempimento, che grava su di essa. Il ricorso è ricevibile se depositato nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica e ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Accertata la perdurante inottemperanza, il Collegio assegna un termine per l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta del docente per gli aggiornamenti e la formazione professionale, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, condannando l’Amministrazione all’assegnazione del beneficio per tutti gli anni indicati.
La sentenza è stata notificata con formula esecutiva all’Amministrazione il 21 ottobre 2024 ed è passata in giudicato, come da certificato di cancelleria del 9 febbraio 2026. Preso atto del perdurante inadempimento, la ricorrente ha chiesto al Collegio di dichiarare l’obbligo del Ministero di conformarsi al decisum, con condanna al pagamento delle somme spettanti, assegnazione di un termine e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i presupposti processuali. Rileva che il ricorso è ricevibile, perché depositato presso la Segreteria del TAR entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, in applicazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Lo ritiene inoltre ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza possibilità per il creditore di agire in via forzata prima di tale scadenza.
Nel merito, il ricorso è fondato. Dalla documentazione in atti non risulta che le statuizioni della decisione, correttamente notificata e passata in giudicato, abbiano ricevuto esecuzione. L’Amministrazione intimata, costituita solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Sul punto il Collegio richiama il proprio orientamento (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 24 maggio 2023, n. 1997) e, in tema di onere della prova dell’adempimento, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite Civili, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Pertanto la domanda va accolta: è dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Per il caso di ulteriore inadempienza è nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad idoneo funzionario, affinché provveda entro il successivo termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte, al pagamento della somma dovuta.
Il Collegio precisa l’ampiezza del mandato commissariale: il commissario dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 700,00, oltre accessori, tenuto conto della limitata attività difensiva e della serialità del contenzioso.
Nota della Redazione
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