Interessi legali dal giudicato e commissario ad acta nell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 1032 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di eseguire il titolo, riconoscendo alla creditrice gli interessi legali a decorrere dalla data del passaggio in giudicato e fino al soddisfo. La rivalutazione monetaria non è dovuta in assenza di prova del maggior danno, non costituendo un danno in re ipsa. Parimenti respinta è la domanda di risarcimento dei danni da mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, non potendo presumersi il pregiudizio. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza oltre il termine assegnato, il giudice nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega e senza liquidazione di compenso.

Il Fatto

La ricorrente agisce con ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 1325 del 2023, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a corrisponderle la somma di € 590,00 a titolo di risarcimento del danno per le spese di formazione professionale sostenute negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, senza aver beneficiato del c.d. bonus docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

Il titolo è stato notificato all’Amministrazione il 13 giugno 2023. L’Amministrazione, costituitasi con comparsa di mero stile, non ha dato alcuna indicazione sull’avvenuto pagamento. La ricorrente chiede pertanto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, gli interessi e la rivalutazione, oltre al risarcimento dei danni da mancata esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti formali del giudizio di ottemperanza. La ricorrente ha prodotto la copia asseverata della sentenza da eseguire e l’attestazione del suo passaggio in giudicato, dimostrando altresì la notifica del titolo esecutivo in data 13 giugno 2023. Il ricorso risulta quindi proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Nel merito, l’inottemperanza è incontestata. La ricorrente dichiara che il Ministero non ha eseguito la sentenza e l’Amministrazione non formula deduzioni né indica l’andamento della procedura. Essendo incontestati l’an e il quantum del credito, il Tribunale ordina al Ministero di ottemperare versando la somma di € 590,00, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Alla somma dovuta vanno aggiunti gli interessi legali a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e fino al soddisfo. Il Collegio respinge invece la domanda di rivalutazione monetaria, in assenza di prova circa il maggior danno eventualmente subito dalla creditrice.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nel termine assegnato, il Tribunale nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. Il Collegio precisa che l’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di alcun compenso.

Il Tribunale respinge infine la domanda di condanna al risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato o alla sua violazione o elusione. Il pregiudizio non può considerarsi un danno in re ipsa e manca del tutto la prova al riguardo. Le spese seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate equitativamente in € 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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