Assegno integrazione salariale per evento non evitabile termine fine mese successivo (TAR Lombardia n. 1417 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assegno di integrazione salariale, il termine di presentazione della domanda si individua secondo la causa della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Per le domande fondate su eventi oggettivamente non evitabili non opera il termine di quindici giorni dall’inizio della sospensione, ma quello della fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 148/2015. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di parziale diniego che abbia applicato il termine ordinario, dichiarando tardiva una domanda in realtà tempestiva.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva. Il ricorso riguarda un trattamento di integrazione salariale ordinario richiesto ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015 per l’intero mese di marzo 2022, con causale costituita da crisi aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti.

L’INPS aveva accolto la domanda solo in parte, limitandola al periodo dal 21 al 31 marzo 2022, sul rilievo della tardività dell’istanza, presentata il 31 marzo 2022, per il periodo precedente al 21 marzo. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 148/2015 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: la domanda, causata da un evento oggettivamente non evitabile, soggiace a una scansione temporale diversa da quella applicata dall’Istituto.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio rileva che la società originariamente ricorrente è stata incorporata nel corso del giudizio. La società incorporante assume i diritti e gli obblighi della incorporata e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 1, cod. civ..

Nel merito, il ricorso è fondato. Il Tribunale ricostruisce la disciplina applicabile alle sospensioni e riduzioni di attività lavorativa verificatesi nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, per le quali i datori di lavoro dovevano trasmettere la domanda secondo le modalità ordinarie, indicando la causale della sospensione.

Il punto decisivo è il termine di presentazione. L’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 148/2015 fissa la regola dei quindici giorni dall’inizio della sospensione o riduzione, ma fa espressamente salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato. Il Collegio richiama altresì il messaggio INPS n. 606/2022, che aveva differito al 23 febbraio 2022 il termine per le domande relative alle sospensioni intervenute fino al 7 febbraio 2022, in ragione della mancata predisposizione della nuova procedura di gestione.

Nella specie, poiché l’istanza era stata inoltrata per un evento oggettivamente non evitabile, il termine applicabile era quello della fine del mese successivo all’evento, e non quello dei quindici giorni invocato dall’Istituto. Da qui la tempestività della domanda e l’illegittimità del provvedimento di parziale diniego.

Il Tribunale richiama, a conforto, le statuizioni rese su analoghe fattispecie con la sentenza TAR Lombardia, II, n. 180 del 16 gennaio 2026. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato; le spese di giudizio sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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