Integrazione del contraddittorio e notifica per pubblici proclami nei giudizi su ammissioni universitarie (TAR Abruzzo n. 373 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto l’ammissione ad anni successivi al primo di un corso di laurea a numero programmato, tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di merito sono titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli atti impugnati e assumono la veste di controinteressati. La loro mancata evocazione in giudizio impone al giudice amministrativo di disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 27, comma 2, c.p.a. Quando il numero dei soggetti da chiamare in causa sia elevato, è legittimo autorizzare la notificazione per pubblici proclami, ex art. 49, comma 3, c.p.a., fissando le modalità e i termini per la pubblicazione dell’avviso. La notifica ritualmente effettuata verso un controinteressato ma non andata a buon fine per la sua irreperibilità all’indirizzo risultante dagli atti dell’amministrazione legittima l’autorizzazione alla rinnovazione della notificazione, ex art. 44, comma 4, c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato una serie di atti con cui l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti aveva denegato l’iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nonché gli avvisi e i decreti che, nel corso di più anni accademici, avevano escluso la disponibilità di posti per i trasferimenti. Con successiva memoria, notificata anche come atto di motivi aggiunti, la stessa aveva esteso l’impugnazione al verbale di approvazione della graduatoria generale di merito per l’ammissione all’anno accademico 2025/2026 e ai successivi scorrimenti.

La ricorrente, ravvisata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, aveva chiesto l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. La notifica verso l’unico soggetto ammesso al secondo anno, tuttavia, non era andata a buon fine per l’asserita irreperibilità del destinatario all’indirizzo comunicato dall’Ateneo, con conseguente richiesta di autorizzazione alla rinnovazione della notificazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato che i soggetti inseriti nella graduatoria di merito sono portatori di un interesse qualificato alla conservazione degli atti impugnati, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe incidere direttamente sulle loro posizioni. La loro mancata partecipazione al giudizio avrebbe determinato un vizio del contraddittorio, rendendo necessario l’intervento officioso del giudice ai sensi dell’art. 27, comma 2, c.p.a..

Quanto alle modalità di integrazione, il Collegio ha ritenuto di poter autorizzare la notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a., in ragione dell’elevato numero di soggetti coinvolti. La notifica individuale nei confronti di tutti i potenziali controinteressati sarebbe infatti risultati eccessivamente onerosa e di difficile esecuzione.

Il Tribunale ha quindi stabilito che l’avviso di pubblici proclami debba contenere specifiche indicazioni: l’autorità giudiziaria adita, il numero di registro generale del ricorso, il nome della parte ricorrente, il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti, nonché l’informativa sulla possibilità di consultare il sito della giustizia amministrativa. L’Università è stata contestualmente onerata della pubblicazione dell’avviso sul proprio sito istituzionale, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, dovendo la ricorrente depositare la prova degli adempimenti nei successivi cinque giorni.

Con riferimento al controinteressato risultato irreperibile, il Collegio ha disposto la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., a carico della parte ricorrente. Il termine perentorio di quindici giorni decorre dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, con obbligo di deposito della prova dell’avvenuta notifica entro i cinque giorni successivi.

Alla luce delle esigenze istruttorie e della necessità di garantire il pieno dispiegamento del contraddittorio, il TAR ha infine rinviato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 29 gennaio 2027.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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