Cessazione della materia del contendere per pagamento sopravvenuto in ottemperanza (TAR Piemonte n. 265 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza del giudicato civile, il pagamento eseguito dall’Amministrazione dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso determina la cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta ottemperanza non preclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, che si fonda sul principio della soccombenza virtuale: occorre cioè verificare se, in assenza del pagamento tardivo, sarebbero sussistiti tutti i presupposti, anche processuali, per l’accoglimento della domanda. Tra questi rileva il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica del titolo e quella del ricorso, richiesto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per le azioni esecutive in danno dell’Amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, della Retribuzione Professionale Docente di euro 372,48, oltre interessi legali. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’Amministrazione.

La parte ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero, costituendosi, ha dichiarato di aver trasmesso la sentenza per l’esecuzione. In corso di causa la ricorrente ha poi rappresentato di aver ricevuto l’accredito della somma dovuta, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese a carico dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’ottemperanza è intervenuta nel corso del giudizio e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente.

La questione centrale riguarda la regolamentazione delle spese. Il Tribunale le ha poste a carico dell’Amministrazione sulla base del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Il Collegio ha verificato che la sentenza civile è rimasta inottemperata fino alla notifica e all’iscrizione a ruolo del ricorso. Il pagamento è stato eseguito solo in seguito, come dimostrato dal cedolino stipendiale depositato, che reca quale data di esigibilità il 18.11.2025.

In assenza di tale sopravvenuto pagamento sarebbero sussistiti tutti i presupposti, anche processuali, per l’accoglimento della domanda: il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica del titolo e quella del ricorso, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 e applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

La liquidazione delle spese è stata operata secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, nonché dell’esito della controversia. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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