Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4438 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto alla carta del docente è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, che non deduce di aver adempiuto, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per l’esecuzione. Per il caso di perdurante inerzia nomina commissario ad acta un dirigente pubblico, senza riconoscere alcun compenso quando l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto preposto alla gestione della spesa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura ridotta per il carattere seriale della controversia.
Il Fatto
Il Tribunale di Como, Sezione Lavoro, con sentenza n. 333/2025 pubblicata il 22 novembre 2025 e notificata al Ministero il 18 dicembre 2025, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alle ricorrenti la carta del docente, dell’importo annuo di 500,00 euro, per specifici anni scolastici, per un totale complessivo indicato nel titolo. Sulla sentenza si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.
Le ricorrenti hanno proposto ricorso al TAR Lombardia deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione e chiedendo l’ottemperanza al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta due questioni: la procedibilità del ricorso e la sua fondatezza nel merito. Sulla prima rileva che, dopo la notifica della sentenza, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. La domanda di ottemperanza è dunque ammissibile.
Nel merito il ricorso è fondato. La pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti dal titolo è sorretta da idonea documentazione. L’Amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto. Ne deriva la dichiarazione di inottemperanza del Ministero.
Il giudice assegna all’Amministrazione un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati per il medesimo titolo. Per il caso di perdurante inerzia nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 60 giorni.
Quanto al compenso, il Collegio esclude che allo stesso sia dovuto alcunché, perché l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa. Sulle spese applica il principio della soccombenza, liquidando l’importo in misura contenuta in ragione del carattere seriale della controversia, che non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, richiamando Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221. Le spese sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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