Subentro in alloggio ERP acquisto mediato dal potere pubblico (TAR Lombardia n. 187 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dell’assenza di precedente assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributo pubblico, previsto dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Regolamento Regionale n. 4/2017, presuppone che l’acquisto dell’immobile sia avvenuto per effetto di un provvedimento amministrativo che abbia individuato il privato come beneficiario o autorizzato il trasferimento del bene. Non integra la preclusione la titolarità di una quota di proprietà pervenuta per successione ereditaria da un soggetto che era stato l’effettivo assegnatario, poiché manca l’intermediazione del potere pubblico nella vicenda acquisitiva. La ratio della norma è impedire il godimento di un ulteriore alloggio a spese della collettività da parte di chi sia già stato destinatario di una risposta pubblica al proprio bisogno abitativo. Il requisito non può essere esteso al punto da imporre al successibile un onere di rinuncia all’eredità.
Il Fatto
La ricorrente risiedeva da tempo in un alloggio destinato a servizi abitativi residenziali pubblici, ove aveva convissuto con il coniuge fino alla morte di questi, avvenuta nel settembre 2023. Alla scomparsa del marito ha presentato al gestore del patrimonio ERP del Comune di Milano istanza di subentro nel contratto di locazione.
Con provvedimento dell’8.04.2024 il Comune ha rigettato l’istanza e ha intimato il rilascio dell’immobile. L’amministrazione ha ritenuto ostativo che la ricorrente fosse stata comproprietaria per successione di un alloggio realizzato con contributi pubblici, acquistato dalla madre nel 2006 dall’Istituto Autonomo Case Popolari di altra provincia e poi alienato dai coeredi nel 2023. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione centrale nel significato da attribuire all’art. 7, comma 1, lett. i), del Regolamento Regionale n. 4/2017. La difesa comunale sosteneva una lettura estensiva: la norma precluderebbe l’accesso a chi abbia acquisito a qualsiasi titolo, anche ereditario, un immobile realizzato con contributo pubblico, per evitare duplicazioni del beneficio.
Il TAR muove da un argomento lessicale. La disposizione parla espressamente di “assegnazione in proprietà”, compiendo una scelta terminologica precisa. Tale locuzione ricomprende le ipotesi in cui l’acquisto sia avvenuto sulla base di un provvedimento amministrativo che abbia individuato il privato quale legittimo beneficiario o abbia autorizzato il trasferimento. Occorre, dunque, l’intermediazione del pubblico potere, che tramite l’atto di trasferimento abbia dato risposta al bisogno abitativo del richiedente. La Corte richiama la ratio precisata dalla giurisprudenza, ossia non consentire a chi sia già stato assegnatario di un alloggio pubblico di ottenere il godimento di un ulteriore immobile a spese della collettività (TAR Lazio, Roma, Sez. V ter, n. 21258 del 2024, che richiama TAR Lazio II quater 8969/2020).
Nel caso concreto tali condizioni non ricorrono. La ricorrente è divenuta titolare del bene per successione, non per acquisto diretto. Il soggetto beneficiario della precedente assegnazione va individuato nella madre, unica destinataria degli atti amministrativi di attribuzione. La ricorrente ha acquisito solo 1/6 di un immobile sito in altra regione, poi alienato, circostanza inidonea a sopperire alle esigenze abitative, sulla cui sussistenza il Comune non ha sollevato obiezioni.
Il Collegio respinge anche la tesi secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto rinunciare all’eredità. Si tratterebbe di un onere eccessivo e sproporzionato, imposto a un soggetto in condizione di vulnerabilità. Il ricavato della vendita, pari a circa euro 7.000,00, non ha modificato in modo significativo le condizioni economiche né consentito l’accesso al libero mercato delle locazioni. I precedenti citati dall’amministrazione riguardano casi differenti, di acquirenti o assegnatari diretti. Il ricorso è accolto, con assorbimento degli altri motivi, e il Comune dovrà ripronunciarsi sull’istanza. Spese compensate.
Nota della Redazione
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