Carta docente non corrisposta: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Piemonte n. 1663 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo costituito da sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è idoneo a fondare l’accertamento dell’inottemperanza dell’Amministrazione debitrice. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, sicché la misura delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice assegna all’Ente un termine per il pagamento e, in caso di inerzia, nomina il commissario ad acta. L’accertata serialità dell’inadempimento giustifica la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti.

Il Fatto

Il Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, con sentenza n. 497/2025, pubblicata l’11 novembre 2025 e notificata il 18 novembre 2025, aveva accertato il diritto dei ricorrenti, docenti, a usufruire del beneficio economico della carta docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere euro 1.000,00 a ciascuno per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza non ha riconosciuto interessi.

Non appellata, la decisione è passata in giudicato. L’Amministrazione non ha però soddisfatto la pretesa recata dal titolo, onde i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale precisa però la natura del rimedio: il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Per il capitale residuo e gli interessi andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta quindi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna pecuniaria prima dell’avvio dell’azione coattiva.

Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza. All’Ente è assegnato un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi moratori dalla richiesta di pagamento al saldo e degli ulteriori accessori di legge, con espresso richiamo a TAR Calabria – Reggio Calabria n. 290/2016.

In caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro centoventi giorni, senza compenso. L’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate in euro 800,00 per compensi oltre accessori, da distrarsi ai difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Collegio dispone infine la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti del Lazio, rilevata la serialità dell’inadempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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